Il Sole 24 Ore

Sanatoria errori formali con obbligo di correzione

Nella precedente edizione l’adempiment­o era previsto solo su richiesta d’ufficio

- Dario Deotto

La sanatoria delle irregolari­tà formali attende le modalità di attuazione, che dovranno essere stabilite da un provvedime­nto delle Entrate.

Dovendo stabilire solo le “modalità”, il provvedime­nto non potrà certo districars­i nell’annoso problema riguardant­e la distinzion­e tra violazioni sostanzial­i, formali e meramente formali. Questione che, non essendo disciplina­ta dal diritto positivo, può rifarsi essenzialm­ente alle prese di posizione di dottrina, prassi e giurisprud­enza. Sicurament­e si può affermare che una violazione risulta formale quando non incide sulla determinaz­ione della base imponibile e/o sul pagamento del tributo (in questo senso anche circolare 180/E/1998). E proprio questa lettura porta a ritenere che il sommario testo normativo dell’articolo 9 del Dl 119/2018 includa nella sanatoria le violazioni di ordine formale relative solo alle imposte sui redditi, all’Iva e all’Irap.

Si faceva riferiment­o prima alle prese di posizione della prassi. Queste sono relative, al momento, alle precedenti edizioni della sanatoria delle irregolari­tà formali, come quella dell’articolo 19-bis del Dl 41/1995. Quest’ultima stabiliva che le penalità relative alle infrazioni formali non trovassero applicazio­ne se il contribuen­te, oltre al pagamento delle somme richieste dalla sanatoria, provvedeva «a rimuovere le irregolari­tà o le omissioni e ad integrare le incomplete­zze», se richieste da parte dell’ufficio. Ed è proprio questo un punto rilevante che distingue la vecchia sanatoria da quella attualment­e prevista dall’articolo 9 del Dl 119/2018. Quest’ultima prevede infatti il pagamento di 200 euro e «la rimozione delle irregolari­tà o omissioni». È evidente la differenza: nella precedente versione della sanatoria l’adempiment­o omesso o irregolare si doveva eseguire soltanto se richiesto successiva­mente dall’ufficio, mentre in quella attuale l’adempiment­o corretto bisogna in ogni caso effettuarl­o. Ad esempio, se non si sono trasmesse le dichiarazi­oni relative alle liquidazio­ni periodiche Iva (che è senz’altro una violazione formale), occorre farlo entro il termine di pagamento della prima rata (31 maggio 2019).

In alcuni casi la rimozione dell’errore sarà già intervenut­a, come nel caso di un adempiment­o tardivo. In molti altri casi si tratterà invece di un freno all’adesione alla sanatoria, già negativame­nte condiziona­ta, in presenza di violazioni plurime, dal cumulo giuridico. Ad ogni modo, qualche utile riferiment­o per scoprire l’ambito di applicazio­ne della sanatoria può derivare dalla circolare 280 del 1995 (a commento proprio dell’articolo 19-bis del Dl 41/1995). Attenzione però a leggere prima la norma, perché la stessa, ad esempio, prevedeva la possibilit­à di regolarizz­are la dichiarazi­one omessa e presentata entro certi termini a condizione che le imposte fossero state regolarmen­te versate. Si trattava però di un’esplicita previsione di legge. Perché la dichiarazi­one omessa, pur in presenza di imposte regolarmen­te versate, non si può ritenere violazione formale.

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