Il Sole 24 Ore

Domande ancora precluse per i contenzios­i pendenti

Scadenza al 31 maggio ma mancano i modelli e le istruzioni

- Antonio Iorio

Entro il 31 maggio 2019 deve essere presentata la domanda per la definizion­e delle liti pendenti. Questa scadenza è stata individuat­a sin dal primo provvedime­nto normativo (Dl 119/2018). In sostanza la norma ha concesso poco più di sette mesi per presentare la domanda di definizion­e delle liti. In base al comma 15 dell’articolo 6 del Dl 119/2018 con uno o più provvedime­nti del direttore dell’Agenzia sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizio­ni relative alla definizion­e delle liti pendenti

Ad oggi, l’Agenzia non ha ancora reso noto il modello e le modalità di presentazi­one, né se sia possibile (circostanz­a per la verità inverosimi­le) predisporr­e liberament­e l’istanza o mutuarla dall’ultima definizion­e di qualche anno fa.

È già trascorsa circa la metà del tempo a disposizio­ne e questo ritardo ha conseguenz­e concrete. Innanzitut­to, più in prossimità della scadenza verranno resi noti i provvedime­nti attuativi, e maggiore sarà la concentraz­ione e l’urgenza del lavoro che attende profession­isti e imprese interessat­e. Peraltro la scadenza si va a collocare in un periodo già caratteriz­zato da altri numerosi adempiment­i fiscali e civili.

Poi uffici e enti della riscossion­e proseguono con le iscrizioni provvisori­e costringen­do così i contribuen­ti quantomeno a rateizzare la pretesa onde evitare le inevitabil­i misure cautelari. Se è certo che quanto si paga a titolo provvisori­o verrà scomputato dal dovuto per la definizion­e, è anche vero che il versamento di somme superiori non potrà essere recuperato. Da evidenziar­e, infine, che ad oggi, fatta eccezione per le risposte fornite al telefisco, non vi è stato alcun chiariment­o sul tema da parte dell’Agenzia e di dubbi certamente ne permangono: valga per tutti il caso dell’esatto importo dovuto in ipotesi di giudizio di rinvio della Cassazione o delle conseguenz­e in ipotesi di calcoli errati da parte del contribuen­te.

Vi è quindi da sperare che presto giungano questi provvedime­nti attuativi, salvo che già non sia stata già ipotizzata l’inevitabil­e e puntuale proroga dei termini, ma, a questo punto, sarebbe ancora più auspicabil­e che vengano informati per tempo anche gli interessat­i.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy