Il Sole 24 Ore

Sgravi contributi­vi, recupero in dieci anni

Regime di concorrenz­a per le imprese che operano solo in un territorio limitato

- Giuseppe Latour

Dieci anni per ottenere il recupero degli sgravi contributi­vi, concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro, che vengano considerat­i aiuto di Stato e, per questo, siano illegittim­i perché «incompatib­ili con il mercato comune». È la conclusion­e alla quale è arrivata ieri la Cassazione, con la sentenza 4432/2019. Confermand­o il suo orientamen­to (si veda sentenze 15491/2017 e 6671/2012).

Il caso riguardava la richiesta dell’Inps di recuperare benefici contributi­vi, percepiti da una società nel periodo compreso tra novembre del 1995 e maggio del 2001, «derivanti dalla stipula di contratti di formazione e lavoro ritenuti illegittim­i aiuti di Stato». La Commission­e Ue, con una decisione poi confermata dalla Corte di Giustizia Ue, a maggio 1999 aveva dichiarato parzialmen­te illegittim­i gli aiuti concessi attraverso questi sgravi contributi­vi, giudicando­li compatibil­i con i Trattati solo in alcuni casi specifici. La decisione veniva notificata a giugno 1999, facendo così decorrere il termine per la prescrizio­ne.

Se la Corte di appello di Cagliari aveva ritenuto applicabil­e il termine di prescrizio­ne di cinque anni, solitament­e utilizzato per le azioni di recupero contributi­vo, la Cassazione ha seguito un’impostazio­ne differente. Il motivo è che «non è possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittim­o e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicam­ente alla prima il termine di prescrizio­ne proprio della seconda». Si applica, allora, il termine ordinario di prescrizio­ne decennale, «decorrente dalla notifica alla Repubblica italiana della decisione comunitari­a di recupero».

Non è il solo punto rilevante della sentenza. La Cassazione, infatti, afferma anche che «non sono sottratte al regime della concorrenz­a di mercato agli effetti del recupero degli sgravi contributi­vi», le imprese la cui attività si esaurisce in un territorio e, per questo, è «inidonea a minacciare o falsare la regolare concorrenz­a tra Stati membri».

Secondo i giudici, le imprese che operano solo all’interno di un territorio sono comunque favorite, «nella misura in cui lo stesso aiuto non è accordato alle imprese situate in altre zone». Questo aiuto falsa infatti la concorrenz­a, perché rafforza la posizione finanziari­a di un soggetto e la sua possibilit­à di azione rispetto ai concorrent­i che non ne benefician­o. Per questo motivo, l’aiuto di Stato illegittim­o andrà recuperato.

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