Sanzione da 1.400 euro a chi impiega migranti irregolari
In caso di condanna per l’impiego di uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno, il datore di lavoro dovrà pagare anche una sanzione amministrativa di 1.398 euro, a copertura dei costi di rimpatrio del lavoratore. Questo l’effetto del decreto 151 del 22 dicembre 2018, firmato dal ministro dell’Interno, di concerto con quelli della Giustizia, Economia e Lavoro, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 2 marzo, attua una disposizione contenuta nel decreto legislativo 109/2012 di recepimento della direttiva europea 2009/52/Ce, relativa a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Qualora venga accertata tale situazione, in base all’articolo 12 del Dlgs 286/1998 il datore di lavoro è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa di almeno 5mila euro per ogni lavoratore impiegato.
L’articolo 12-ter prevede anche una sanzione amministrativa accessoria pari al costo medio di rimpatrio del lavoratore. Tale sanzione, però, è rimasta finora inapplicabile in quanto non era stato pubblicato il decreto ministeriale contenente i criteri per la definizione del costo medio.
Il percorso normativo si è ora completato, stabilendo che l’importo deve essere pari alla media dei costi registrati in un triennio e maggiorato del 30% per coprire gli oneri di accompagnamento e scorta. Al contempo è stato fissato il valore del 2018, pari a 1.398 euro, che sarà poi adeguato annualmente in base all’inflazione.
L’importo della sanzione va applicato in relazione all’anno in cui viene pronunciata la sentenza di condanna.
30% IL PARAMETRO La sanzione è pari alla media dei costi di rimpatrio registrati in un triennio maggiorata del 30%