Il Sole 24 Ore

Sanzione da 1.400 euro a chi impiega migranti irregolari

- —M.Pri.

In caso di condanna per l’impiego di uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno, il datore di lavoro dovrà pagare anche una sanzione amministra­tiva di 1.398 euro, a copertura dei costi di rimpatrio del lavoratore. Questo l’effetto del decreto 151 del 22 dicembre 2018, firmato dal ministro dell’Interno, di concerto con quelli della Giustizia, Economia e Lavoro, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio.

Il provvedime­nto, che entrerà in vigore il 2 marzo, attua una disposizio­ne contenuta nel decreto legislativ­o 109/2012 di recepiment­o della direttiva europea 2009/52/Ce, relativa a sanzioni e provvedime­nti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Qualora venga accertata tale situazione, in base all’articolo 12 del Dlgs 286/1998 il datore di lavoro è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa di almeno 5mila euro per ogni lavoratore impiegato.

L’articolo 12-ter prevede anche una sanzione amministra­tiva accessoria pari al costo medio di rimpatrio del lavoratore. Tale sanzione, però, è rimasta finora inapplicab­ile in quanto non era stato pubblicato il decreto ministeria­le contenente i criteri per la definizion­e del costo medio.

Il percorso normativo si è ora completato, stabilendo che l’importo deve essere pari alla media dei costi registrati in un triennio e maggiorato del 30% per coprire gli oneri di accompagna­mento e scorta. Al contempo è stato fissato il valore del 2018, pari a 1.398 euro, che sarà poi adeguato annualment­e in base all’inflazione.

L’importo della sanzione va applicato in relazione all’anno in cui viene pronunciat­a la sentenza di condanna.

30% IL PARAMETRO La sanzione è pari alla media dei costi di rimpatrio registrati in un triennio maggiorata del 30%

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