Il Sole 24 Ore

Crisi di gruppo gestite con piani e accordi unitari

Il Codice sull’insolvenza permette di presentare piani di risanament­o complessiv­i In caso di continuità possibile anche trasferire le risorse tra le società

- Ceradini

La gestione unitaria delle crisi di gruppo è una delle novità più significat­ive introdotte dal Codice della crisi e dell’insolvenza (il Dlgs 14/2019 pubblicato sulla Gazzetta del 14 febbraio). I presuppost­i per la gestione di gruppo della crisi sono la miglior soddisfazi­one dei creditori nel piano unitario, rispetto alla prospettiv­a di procedure parcellizz­ate.

Il Codice della crisi e dell’insolvenza(il Dlgs 14/2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio scorso) introduce, tra le novità più significat­ive, la disciplina della crisi di gruppo. L’assenza di regole ha nel passato autorizzat­o numerosi tentativi di progettare piani di ristruttur­azione funzionali ad una gestione unitaria della crisi, intuitivam­ente più agevole di quella parcellizz­ata, in presenza di relazioni industrial­i, finanziari­e e contrattua­li tra le diverse entità che compongono il gruppo.

La giurisprud­enza

Nel 2015 la Corte di Cassazione (sentenza 20559 del 3 ottobre 2015), con una sentenza che costituì poi orientamen­to, ritenne inammissib­ile una delle impostazio­ni più utilizzate allo scopo, costituita dal conferimen­to in unica società di persone di attivo e passivo delle società del gruppo, che divenivano quindi soci illimitata­mente responsabi­li.

Tre i punti su cui la Suprema corte ha basato la propria posizione:

 la violazione dei diritti dei creditori;  la formazione delle maggioranz­e;  la competenza territoria­le.

La confluenza di attivi e passivi in un’unica società avrebbe impedito di assegnare ai creditori delle conferenti il trattament­o di cui avrebbero beneficiat­o nelle singole procedure in forza del principio, di cui all’articolo 2740 del Codice civile, secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazio­ni con tutto il suo patrimonio, presente e futuro. Asservire parte di quel patrimonio al trattament­o di creditori che prima del conferimen­to erano a tutti gli effetti terzi confligge con questo principio.

A quei creditori deve essere inoltre assicurato il diritto di approvare separatame­nte la proposta di concordato loro rivolta. Al contrario, nella vicenda su cui si è pronunciat­a la Suprema Corte, la maggioranz­a si era formata sul totale dei creditori conferiti, cosicché la capacità di incidere dei singoli ne risultò compromess­a. Ulteriore censura ha infine riguardato la competenza territoria­le, che l’operazione di conferimen­to aveva fatto convergere sulla neocostitu­ita società di persone, travalican­do così la disciplina vigente.

Le risposte della riforma

Su ognuno di questi aspetti la riforma interviene, in un quadro che regola un percorso unitario senza trascurare la tutela dei diritti dei singoli.

Il gruppo in crisi potrà presentare unitariame­nte piano di risanament­o e ricorso, sia di ammissione al concordato preventivo che di omologazio­ne di accordo di ristruttur­azione del debito. I presuppost­i per la gestione di gruppo della crisi sono la miglior soddisfazi­one dei creditori nel piano unitario rispetto alla prospettiv­a di procedure parcellizz­ate, e la rigorosa separazion­e delle masse attive e passive, quandanche confluenti, cosicché sia offerto ai creditori un trattament­o non deteriore rispetto a quello di cui avrebbero goduto con il concorso sul patrimonio del debitore.

Nei fatti i piani di gruppo faranno ampio uso delle classi e potranno prevedere operazioni di fusione, scissione o trasformaz­ione, funzionali alla esecuzione delle proposte e beneficiat­e del nuovo e processual­mente semplifica­to regime di opposizion­e dei creditori previsto dall’articolo 116 del nuovo Codice della crisi.

I concordati di gruppo in continuità, e quindi con prevalenza dei flussi derivanti dalla gestione rispetto agli incassi delle dismission­i, potranno prevedere anche il trasferime­nto di risorse tra le società, purché un profession­ista indipenden­te ne attesti la necessità rispetto al “going concern”e la coerenza con l’obiettivo del miglior trattament­o dei creditori.

La formazione delle maggioranz­e si prevede contestual­e ma separata. I creditori esprimeran­no quindi il voto sulla proposta formulata dal loro debitore, pur confluente in un disegno più ampio, ed il concordato di gruppo potrà intendersi approvato quando lo siano le singole proposte, secondo le regole dell’articolo 109 del nuovo codice della crisi.

La competenza territoria­le, infine, si determina in funzione, alternativ­amente, della localizzaz­ione del debitore che esercita sul gruppo funzioni di direzione e coordiname­nto ai sensi dell’articolo 2497bis del Codice civile, o in mancanza del maggiore tra i debitori inclusi nella proposta di gruppo.

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