Crisi di gruppo gestite con piani e accordi unitari
Il Codice sull’insolvenza permette di presentare piani di risanamento complessivi In caso di continuità possibile anche trasferire le risorse tra le società
La gestione unitaria delle crisi di gruppo è una delle novità più significative introdotte dal Codice della crisi e dell’insolvenza (il Dlgs 14/2019 pubblicato sulla Gazzetta del 14 febbraio). I presupposti per la gestione di gruppo della crisi sono la miglior soddisfazione dei creditori nel piano unitario, rispetto alla prospettiva di procedure parcellizzate.
Il Codice della crisi e dell’insolvenza(il Dlgs 14/2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio scorso) introduce, tra le novità più significative, la disciplina della crisi di gruppo. L’assenza di regole ha nel passato autorizzato numerosi tentativi di progettare piani di ristrutturazione funzionali ad una gestione unitaria della crisi, intuitivamente più agevole di quella parcellizzata, in presenza di relazioni industriali, finanziarie e contrattuali tra le diverse entità che compongono il gruppo.
La giurisprudenza
Nel 2015 la Corte di Cassazione (sentenza 20559 del 3 ottobre 2015), con una sentenza che costituì poi orientamento, ritenne inammissibile una delle impostazioni più utilizzate allo scopo, costituita dal conferimento in unica società di persone di attivo e passivo delle società del gruppo, che divenivano quindi soci illimitatamente responsabili.
Tre i punti su cui la Suprema corte ha basato la propria posizione:
la violazione dei diritti dei creditori; la formazione delle maggioranze; la competenza territoriale.
La confluenza di attivi e passivi in un’unica società avrebbe impedito di assegnare ai creditori delle conferenti il trattamento di cui avrebbero beneficiato nelle singole procedure in forza del principio, di cui all’articolo 2740 del Codice civile, secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio, presente e futuro. Asservire parte di quel patrimonio al trattamento di creditori che prima del conferimento erano a tutti gli effetti terzi confligge con questo principio.
A quei creditori deve essere inoltre assicurato il diritto di approvare separatamente la proposta di concordato loro rivolta. Al contrario, nella vicenda su cui si è pronunciata la Suprema Corte, la maggioranza si era formata sul totale dei creditori conferiti, cosicché la capacità di incidere dei singoli ne risultò compromessa. Ulteriore censura ha infine riguardato la competenza territoriale, che l’operazione di conferimento aveva fatto convergere sulla neocostituita società di persone, travalicando così la disciplina vigente.
Le risposte della riforma
Su ognuno di questi aspetti la riforma interviene, in un quadro che regola un percorso unitario senza trascurare la tutela dei diritti dei singoli.
Il gruppo in crisi potrà presentare unitariamente piano di risanamento e ricorso, sia di ammissione al concordato preventivo che di omologazione di accordo di ristrutturazione del debito. I presupposti per la gestione di gruppo della crisi sono la miglior soddisfazione dei creditori nel piano unitario rispetto alla prospettiva di procedure parcellizzate, e la rigorosa separazione delle masse attive e passive, quandanche confluenti, cosicché sia offerto ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello di cui avrebbero goduto con il concorso sul patrimonio del debitore.
Nei fatti i piani di gruppo faranno ampio uso delle classi e potranno prevedere operazioni di fusione, scissione o trasformazione, funzionali alla esecuzione delle proposte e beneficiate del nuovo e processualmente semplificato regime di opposizione dei creditori previsto dall’articolo 116 del nuovo Codice della crisi.
I concordati di gruppo in continuità, e quindi con prevalenza dei flussi derivanti dalla gestione rispetto agli incassi delle dismissioni, potranno prevedere anche il trasferimento di risorse tra le società, purché un professionista indipendente ne attesti la necessità rispetto al “going concern”e la coerenza con l’obiettivo del miglior trattamento dei creditori.
La formazione delle maggioranze si prevede contestuale ma separata. I creditori esprimeranno quindi il voto sulla proposta formulata dal loro debitore, pur confluente in un disegno più ampio, ed il concordato di gruppo potrà intendersi approvato quando lo siano le singole proposte, secondo le regole dell’articolo 109 del nuovo codice della crisi.
La competenza territoriale, infine, si determina in funzione, alternativamente, della localizzazione del debitore che esercita sul gruppo funzioni di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497bis del Codice civile, o in mancanza del maggiore tra i debitori inclusi nella proposta di gruppo.