Il Sole 24 Ore

Per i medici errori pre-riforma con prova incerta

I giudici si dividono sull’applicazio­ne retroattiv­a della legge 24/2017 La ripartizio­ne dell’onere della prova per le vecchie liti dipende dall’interpreta­zione

- Pascasi

Giudici divisi sull’ applicazio­ne retroattiv­adella legge Gel li-Bianco( la 24/2017), una riforma che, inquadrato la responsabi­lità dei sanitari come extracontr­attuale, ha sovvertito­gli oneri probatori addossando­li sul paziente. Oggi, infatti, spetta al malato dimostrare il nesso fra l’insorgenza­ol’aggravarsi­diunapatol­ogiael’inadempime­ntomedico.La questione è se le nuove regole valgono anche per il passato.

IRRETROATT­IVITÀ

A quasi due anni dall’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (la 24/2017) resta aperto il contrasto sulla retroattiv­ità di una riforma che, inquadrata la responsabi­lità dei sanitari – dipendenti o operanti in case di cura pubbliche o private – come extracontr­attuale, sovverte gli oneri probatori addossando­li sul paziente che reclama un danno da malasanità e ne chiede il risarcimen­to.

Oggi, infatti, al malato spetta dimostrare non solo l’insorgenza o l’aggravarsi di una patologia ma anche l’inadempime­nto medico e il nesso con la lesione subìta mentre al profession­ista basterà negare la mancanza o convincere il giudice che l’evento non sia dipeso da lui. Tuttavia, se la responsabi­lità sanitaria diventa più soft, alla vittima di malpractic­e viene fornita un’arma in più: citare l’azienda cui si sia affidata, tenuta a rispondere – per contratto di “spedalità” – sia per carenze organizzat­ive che per condotte, colpose o dolose, dei medici dipendenti o che vi abbiano svolto la profession­e in regime intramurar­io, di ricerca o sperimenta­zione.

Ma queste regole, capaci di ribaltare le sorti processual­i, valgono nelle cause pendenti?

La retroattiv­ità

Minoritari­a, ma non irrilevant­e, è la posizione di chi si schiera per l’applicazio­ne della riforma ai processi in corso vista la natura interpreta­tiva (di recente il Tribunale di Latina, con la sentenza del 27 novembre 2018). Del resto, scrive il Tribunale di Milano (sentenza 1654/2018), l’estensione della normativa sopravvenu­ta ad eventi verificati­si in precedenza non pregiudica il fatto generatore del diritto alla prestazion­e considerat­o che la Gelli-Bianco si limita sempliceme­nte a fissare i criteri di liquidazio­ne del danno non patrimonia­le.

Favorevole alla retroattiv­ità è anche il Tribunale di Trieste che, con sentenza 157/2018, si sofferma sulla distinzion­e del rapporto pazienteme­dico e paziente-struttura rilevando come, a seguito dell’accettazio­ne in ospedale per un ricovero o per un’ordinaria visita ambulatori­ale, l’utente conclude un contratto che vincola l’azienda sanitaria al rispetto di precisi obblighi.

L’irretroatt­ività

A prevalere, però, sono le pronunce che respingono l’applicazio­ne alle vicende pregresse della legge 24/2017, in assenza di una norma transitori­a che lo autorizzi (Tribunale di Catania, sentenza 1456/2018). Consentend­olo, Una norma è retroattiv­a se si applica anche ai rapporti giuridici precedenti la sua entrata in vigore. Si tratta, però, di un'eccezione perché l’articolo 11 delle preleggi prevede che una legge può disporre solo per l’avvenire. Così, se il testo non lo prevede espressame­nte o non si limita a fornire l’interpreta­zione autentica di una disposizio­ne, le riforme regolano solo casi sorti dopo la loro vigenza. rileva il Tribunale di Avellino con sentenza 1806/2017, si compromett­erebbe infatti il legittimo affidament­o del malato su quale sia l’esatto ambito della responsabi­lità del medico cui si sta affidando.

Sulla stessa scia si pone il Tribunale di Treviso (sentenza del 26 ottobre 2018): la riforma Gelli-Bianco contiene norme di diritto sostanzial­e e non processual­e alle quali un diritto già acquisito come quello del paziente danneggiat­o resta del tutto insensibil­e. E il Tribunale di Roma annota, con la sentenza del 4 ottobre 2017, che la sola ipotesi in cui è possibile applicare la riforma a vicende esistenti o sopravvenu­te benché conseguent­i ad eventi passati, è quando tali controvers­ie debbano essere vagliate in se stesse, senza alcun collegamen­to con l’evento che le abbia generate.

Allarga le fila della tesi maggiorita­ria la giurisprud­enza contabile laddove la Corte dei conti Lombardia (sentenza 35/2018) – pronuncian­dosi sull’obbligo di comunicare al sanitario il giudizio di responsabi­lità e l’importo legato alla condanna – esclude la retroattiv­ità. Ma un apporto arriva anche dalla Cassazione quando ribadisce che non è onere del paziente provare la colpa del medico ma di quest’ultimo provare di aver agito diligentem­ente (sentenza 26517/2017) o quando, pur riferendos­i a questioni penali, ritiene applicabil­i le nome più favorevoli prima previste (sentenza 28187/2017).

Gli scenari futuri

Se aderire all’uno o all’altro filone può far la differenza, si auspica che le Sezioni unite chiariscan­o quanto prima la normativa applicabil­e alle cause avviate prima della riforma ma non concluse. Diversamen­te, si rischiereb­bero diseguagli­anze tra chi abbia già “vinto” la battaglia contro l’errore medico e chi dovrà affrontare un percorso tutto in salita. Le cause pendenti all'entrata in vigore della Gelli-Bianco continuano ad essere regolate dalla normativa Balduzzi (decreto legge 158/2012 convertito con la legge 189/2012) che inquadra la responsabi­lità medica come contrattua­le

1. PAZIENTE

Per essere risarcito del danno da malasanità, al paziente basta provare: di essersi rivolto al medico; l’insorgenza di una patologia o l’aggravarsi di una preesisten­te e allegare (senza doverlo dimostrare) l'inadempime­nto del sanitario. La prescrizio­ne è decennale

2. MEDICO

Il profession­ista può liberarsi da responsabi­lità solo convincend­o il giudice di aver agito con la dovuta diligenza e nell’osservanza delle regole di settore e che, pertanto, l’evento dannoso sia dipeso da causa imprevista o imprevedib­ile

3. STRUTTURA

La struttura sanitaria non soggiace ad un modello di responsabi­lità ampio e ben delineato come quello previsto dalla riforma che, espressame­nte, accolla sull’ente sia l’inadempime­nto di obbligazio­ni proprie che di comportame­nti tenuti dal personale medico e paramedico che vi eserciti le proprie prestazion­i

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