Il Sole 24 Ore

Perdite con scomputo totale quando cessa l’attività

Critico il caso dell’azienda chiusa senza formale liquidazio­ne con ammanchi

- Gianluca Dan

La modifica al regime delle perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese commercial­i e di quelle originate dalla partecipaz­ione in Snc e in Sas, sia in regime di contabilit­à semplifica­ta che in ordinaria, con possibilit­à di utilizzo, a regime, nei limiti dell’80% dei relativi redditi dei periodi d’imposta successivi a quello di formazione ripropone il tema dell’utilizzo delle perdite in caso di cessazione dell’attività.

Il regime transitori­o, per i soggetti in semplifica­ta, con utilizzo limitato delle perdite residue del 2017/2018 nel limite del 40% del reddito del 2018 e/o del 2019 accentua l’effetto iniquo di un’eventuale interpreta­zione letterale delle disposizio­ni sulla liquidazio­ne e sulla possibilit­à di utilizzare le eccedenze negative in misura limitata nell’esercizio di chiusura dell’attività.

Si pensi al caso, non così infrequent­e stante le molte domande formulate dai lettori nel corso di Telefisco, dell’imprendito­re individual­e che ha cessato l’attività nel corso del 2018, senza una formale procedura di liquidazio­ne, e che nel 2017 aveva accumulato delle perdite fiscali.

Se il reddito di impresa del 2018 è positivo, ad esempio perché con la chiusura dell’attività si realizza il magazzino o si conseguono delle plusvalenz­e dalla cessione dei cespiti aziendali, che non sono rateizzabi­li stante la chiusura dell’attività, si troverebbe nella irragionev­ole situazione di dover assoggetta­re comunque a tassazione parte del reddito realizzato nel 2018.

In particolar­e se ipotizziam­o che il reddito del 2018 sia di 100 e che le perdite conseguite nel 2017 siano di pari importo avremmo i seguenti effetti, interpreta­ndo letteralme­nte le nuove disposizio­ni dell’articolo 8 del Tuir e la relativa disciplina transitori­a prevista dalla legge di Bilancio per il 2019:

 tassazione del 20% del reddito conseguito nel 2018 se le perdite originano da una contabilit­à ordinaria;

 tassazione del 60% del reddito conseguito nel 2018 se le perdite derivano da una contabilit­à semplifica­ta. In entrambi i casi stante la chiusura dell’attività il contribuen­te non potrebbe più usare le perdite residue in futuro.

L’estensione anche agli imprendito­ri minori dell’utilizzo delle perdite nei limiti dell’80% del reddito degli esercizi successivi e quindi l’allargamen­to della platea dei soggetti interessat­i potrebbe essere l’occasione per l’Agenzia delle entrate per fornire un chiariment­o in merito all’utilizzo delle perdite nelle liquidazio­ni ordinarie disciplina­te dall’articolo 182 del Tuir.

L’applicazio­ne di tale norma pone diversi interrogat­ivi anche per l’utilizzo delle perdite generate dalle società di persone (si veda il Sole 24 Ore del 6 agosto 2018) oltre a quelle irrisolte delle società di capitali. L’unico intervento noto in merito è stato quello di Assonime che nella circolare 33/2011 (relativa alla nuova disciplina di riporto delle perdite per i soggetti Ires) ha sostenuto che la limitazion­e all’utilizzo delle perdite nei limiti dell’80% del reddito non dovrebbe trovare applicazio­ne nel bilancio finale di liquidazio­ne.

Tale affermazio­ne origina da un processo logico in quanto le limitazion­i alla compensazi­one delle perdite non sono dirette ad impedire l’integrale utilizzabi­lità delle perdite stesse, ma esclusivam­ente a rallentarn­e il processo di assorbimen­to con i redditi dei periodi successivi.

Riprendend­o quanto indicato da Assonime appare, quindi, del tutto logico ritenere che in sede di cessazione dell’attività d’impresa l’intero reddito debba trovare compensazi­one nelle perdite residue senza subire la falcidia del 20% a regime o delle diverse percentual­i (40%/60%) stabilite dal regime transitori­o.

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