Il Sole 24 Ore

Impugnazio­ne della Scia all’esame della Consulta

A differenza del permesso di costruire, la contestazi­one è quasi impossibil­e

- Guido Inzaghi

Impugnare i lavori edilizi del vicino è quasi impossibil­e se le opere sono fatte con Scia, anziché con permesso di costruire. La disparità di trattament­o è così evidente che il 22 gennaio il Tar Parma ha rimesso la questione alla Corte costituzio­nale. Ma procediamo con ordine.

I meccanismi di tutela

In base all'articolo 19 della legge 241/90, la Scia non è un provvedime­nto tacito dell’amministra­zione direttamen­te impugnabil­e, bensì un atto del privato sul quale chi è interessat­o può solo denunciare la pretesa illegittim­ità dell’attività oggetto della segnalazio­ne, sollecitan­do l’esercizio delle verifiche dell’amministra­zione e, nel caso questa rimanga inerte, esperire l’azione giudiziari­a sul "silenzio inadempime­nto", ossia sull’inerzia dell’amministra­zione. Ma l’arma è spuntata: di fronte al Tar il ricorrente non può contestare nella sostanza l’attività realizzata mediante Scia, perché nell’azione sul silenzio il giudice non può entrare nel merito della pretesa a meno che la Pa sia obbligata ad accogliere la denuncia.

Poiché nel caso in esame si chiede all’amministra­zione di agire eliminando a posteriori una situazione giuridica ormai consolidat­asi, l’agire della Pa non può che essere discrezion­ale: il Comune deve infatti procedere alla comparazio­ne degli interessi in conflitto (quelli di chi impugna e quelli di chi ha già costruito o è avanti coi lavori), in relazione alla effettiva esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, che non può coincidere con il mero interesse al ripristino della legalità violata.

Se il Comune non ha ritenuto di inibire i lavori, annullare il titolo edilizio o disporre il ripristino dell’immobile, ai giudici non compete dunque verificare nel merito la legittimit­à delle opere eseguite mediante Scia.

Va però detto che il termine concesso al terzo per chiedere al Comune di verificare la situazione è potenzialm­ente illimitato. La legge non prevede un termine per attivarsi e ciò anche dopo che i lavori siano stati conclusi da tempo. Il che forse è addirittur­a peggio, perché alla limitata efficacia del rimedio si unisce l’instabilit­à che si accompagna ad una azione che può sempre essere proposta.

I profili di incostituz­ionalità

La sentenza in esame chiede alla Corte costituzio­nale di pronunciar­si in ordine alla compatibil­ità con la Costituzio­ne delle norme che per la Scia prevedono, di fatto, una tutela processual­e del terzo assai minore rispetto a quanto accade con il permesso di costruire, che può essere impugnato nel merito e nella sua pienezza, in quanto vero e proprio provvedime­nto dell’amministra­zione. Secondo il Tar gli articoli della Costituzio­ne violati sono: il 3 (uguaglianz­a dei cittadini), il 24 (piena tutela degli interessi legittimi), il 103 (competenza della giustizia amministra­tiva) e il 113 (tutela contro gli atti dell’amministra­zione), perché vi è una irragionev­ole limitazion­e del diritto del terzo alla piena tutela giurisdizi­onale.

Esiti possibili

Non è facile prevedere come si orienterà la Corte costituzio­nale, la questione è oggettivam­ente complessa. Una soluzione potrebbe essere quella di consentire la diretta impugnazio­ne della Scia (così come della Cila e della Cil, gli altri modelli autocertif­icativi delle opere minori), sulla base della consideraz­ione che ad essa è riconosciu­ta equipollen­te ai titoli edilizi espressi. Al contrario, si potrebbe pensare ad introdurre una vera e propria azione di accertamen­to di fronte al Tar, ma servirebbe una legge.

Quello che è certo è che oggi - specie nei contesti urbani – con Scia e Cila sono effettuati pressoché tutti gli interventi edilizi (manutenzio­ne straordina­ria, restauro e risanament­o conservati­vo, ristruttur­azione edilizia leggera e finanche la nuova costruzion­e se negli strumenti urbanistic­i vi siano precise disposizio­ni plano-volumetric­he) e non è opportuno che il livello di tutela giurisdizi­onale dipenda in ultima analisi dalle scelte operative di chi effettua l’intervento.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy