Liti pendenti, il pagamento anticipa l’istanza Codici pronti: si può versare
Nella domanda va indicata la data del versamento della prima o unica rata Disponibili i codici tributo: il campo «Codice atto» dell’F24 non va compilato
Ricordate il detto «Pagare moneta, vedere cammello»? Con il dovuto “riadattamento” è un po’ quello che sta per avvenire per la sanatoria delle liti pendenti. In pratica, il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata deve comunque precedere la presentazione della domanda di adesione, naturalmente nell’ipotesi in cui un importo sia dovuto. Domanda che, come segnalato dal Sole 24 Ore del 19 febbraio, potrà essere presentata solo in modalità telematica. Anche se per farlo manca ancora il servizio web accessibile gratuitamente da Entratel e Fisconline che l’Agenzia dovrà mettere a disposizione.
La scadenza per il versamento della prima o unica rata (ad esempio non è ammessa la dilazione per importi non superiori a mille euro) coincide con il termine per l’invio della domanda: il 31 maggio 2019. Tuttavia, le istruzioni al modello diffuso lunedì dalle Entrate precisano, però, che il versamento debba avvenire «comunque prima della presentazione della domanda». Non a caso, proprio nel campo dedicato alla «Determinazione dell’importo dovuto», l’istanza di adesione richiede la data in cui (giorno, mese e anno) in cui è avvenuto il “pagamento” dell’importo «netto» dovuto («netto» perché dal lordo va detratto quanto già versato in pendenza di giudizio) o della prima rata. Mentre nel caso in cui «non vi siano importi da versare», come precisa il provvedimento di accompagnamento (39209/2019) alla domanda, «la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda».
Intanto, da ieri si può iniziare a prendere confidenza con i codici tributo per il versamento degli importi dovuti per la sanatoria (si veda la tabella a lato). A renderli noti è stata la risoluzione 29/E/2019 che ha fornito anche le istruzioni per la compilazione dei campi del modello F24. Ad esempio, il campo «Rateazione/Regione/Provincia/ mese di riferimento» non dovrà essere compilato Iva (e relativi interessi), altri tributi erariali (e relativi interessi) e per le sanzioni relative ai tributi erariali. Mentre andrà compilato con il codice della regione per Irap e addizionale regionale Irpef (e interessi) e per le rispettive sanzioni e con il codice catastale del comune per le addizionali comunali Irpef (e interessi) e le sanzioni ad esse riferite.
Non va compilato il campo «Codice atto» mentre nel campo relativo al «Codice ufficio» va indicato il codice della Direzione regionale o provinciale delle Entrate (ufficio legale) o del Centro operativo di Pescara o dell’Ufficio provinciale del Territorio, a seconda di chi è parte in giudizio.