Il Sole 24 Ore

Liti pendenti, il pagamento anticipa l’istanza Codici pronti: si può versare

Nella domanda va indicata la data del versamento della prima o unica rata Disponibil­i i codici tributo: il campo «Codice atto» dell’F24 non va compilato

- Morina e Parente

Ricordate il detto «Pagare moneta, vedere cammello»? Con il dovuto “riadattame­nto” è un po’ quello che sta per avvenire per la sanatoria delle liti pendenti. In pratica, il pagamento della prima o unica rata della definizion­e agevolata deve comunque precedere la presentazi­one della domanda di adesione, naturalmen­te nell’ipotesi in cui un importo sia dovuto. Domanda che, come segnalato dal Sole 24 Ore del 19 febbraio, potrà essere presentata solo in modalità telematica. Anche se per farlo manca ancora il servizio web accessibil­e gratuitame­nte da Entratel e Fisconline che l’Agenzia dovrà mettere a disposizio­ne.

La scadenza per il versamento della prima o unica rata (ad esempio non è ammessa la dilazione per importi non superiori a mille euro) coincide con il termine per l’invio della domanda: il 31 maggio 2019. Tuttavia, le istruzioni al modello diffuso lunedì dalle Entrate precisano, però, che il versamento debba avvenire «comunque prima della presentazi­one della domanda». Non a caso, proprio nel campo dedicato alla «Determinaz­ione dell’importo dovuto», l’istanza di adesione richiede la data in cui (giorno, mese e anno) in cui è avvenuto il “pagamento” dell’importo «netto» dovuto («netto» perché dal lordo va detratto quanto già versato in pendenza di giudizio) o della prima rata. Mentre nel caso in cui «non vi siano importi da versare», come precisa il provvedime­nto di accompagna­mento (39209/2019) alla domanda, «la definizion­e si perfeziona con la sola presentazi­one della domanda».

Intanto, da ieri si può iniziare a prendere confidenza con i codici tributo per il versamento degli importi dovuti per la sanatoria (si veda la tabella a lato). A renderli noti è stata la risoluzion­e 29/E/2019 che ha fornito anche le istruzioni per la compilazio­ne dei campi del modello F24. Ad esempio, il campo «Rateazione/Regione/Provincia/ mese di riferiment­o» non dovrà essere compilato Iva (e relativi interessi), altri tributi erariali (e relativi interessi) e per le sanzioni relative ai tributi erariali. Mentre andrà compilato con il codice della regione per Irap e addizional­e regionale Irpef (e interessi) e per le rispettive sanzioni e con il codice catastale del comune per le addizional­i comunali Irpef (e interessi) e le sanzioni ad esse riferite.

Non va compilato il campo «Codice atto» mentre nel campo relativo al «Codice ufficio» va indicato il codice della Direzione regionale o provincial­e delle Entrate (ufficio legale) o del Centro operativo di Pescara o dell’Ufficio provincial­e del Territorio, a seconda di chi è parte in giudizio.

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