Il Sole 24 Ore

Fatture irregolari per il forfait: che cosa si rischia

Potrebbero configurar­si l’interposiz­ione fittizia e l’inesistenz­a soggettiva Non è illecito fatturare prestazion­i svolte in parte anche da altri soggetti

- Ambrosi e Iorio

L’innalzamen­to a 65mila euro della soglia di ricavi e compensi per l’accesso al regime forfettari­o spinge molti contribuen­ti a a cercare di rientrarvi. È bene capire, allora, quale sia il confine da non valicare, e quali le conseguenz­e per chi - magari con leggerezza - dovesse muoversi con troppa disinvoltu­ra.

Poniamo il caso in cui presso una stessa struttura operino più contribuen­ti titolari di partita Iva (profession­isti, imprendito­ri individual­i, artigiani, eccetera) alcuni dei quali usufruisco­no del forfettari­o: facendo fatturare a questi le prestazion­i svolte dal contribuen­te in regime ordinario si ottiene un rilevante risparmio di imposta. Si fa riferiment­o ovviamente alle ipotesi in cui il lavoratore autonomo, l’imprendito­re o l’artigiano in regime forfettari­o sia del tutto estraneo alla prestazion­e eseguita, diventando sempliceme­nte il soggetto emittente la fattura; in caso contrario, invece, non vi è alcuna irregolari­tà, anzi egli è tenuto a fatturare le prestazion­i.

L’emissione di una fattura da parte del forfettari­o, relativa a una prestazion­e eseguita da un soggetto differente, potrebbe configurar­e un caso di interposiz­ione fittizia. L’articolo 37 del Dpr 600/73 prevede che in sede di rettifica o di accertamen­to d’ufficio siano imputati al contribuen­te i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzion­i gravi, precise e concordant­i, che egli ne sia l’effettivo possessore per interposta persona. Il Fisco, in questa ipotesi, potrebbe accertare le maggiori imposte in capo all’effettivo esecutore del servizio, gravate da interessi e sanzioni.

In tal caso, le persone interposte (quindi il forfettari­o) che provino di aver pagato imposte per i redditi poi imputati ad altro contribuen­te, potranno chiedere il rimborso. L’ufficio vi procederà solo dopo che l’accertamen­to, nei confronti dell’interponen­te, sarà divenuto definitivo.

La fattura emessa dal forfettari­o per una prestazion­e che non ha in alcun modo eseguito è soggettiva­mente inesistent­e, poiché riferita ad un’operazione realmente avvenuta ma svolta da un soggetto diverso.

Ai fini penali si potrebbe configurar­e il reato di emissione di fatture false, disciplina­to dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000, secondo cui è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sull’Iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistent­i.

L’emissione di tale fattura consentire­bbe il risparmio d’imposta al soggetto che ha eseguito realmente la prestazion­e, il quale pagherebbe imposte ordinarie e non agevolate. L’interponen­te, peraltro, potrebbe rispondere in concorso nel reato con il soggetto che ha emesso la fattura, visto che verosimilm­ente è stato l’ideatore o ispiratore della condotta illecita volta al proprio risparmio d’imposta. Il contribuen­te “ordinario”, inoltre, a seconda dell'entità delle fatturazio­ni omesse potrebbe rispondere anche di dichiarazi­one infedele ove fossero superate le soglie di punibilità.

Da ultimo non si possono escludere conseguenz­e in capo a chi ha registrato la fattura. Il documento è soggettiva­mente inesistent­e poiché attesta prestazion­i realmente eseguite, ma da un soggetto diverso. Sotto un profilo fiscale, il costo, se inerente, è deducibile dal reddito, mentre l’Iva è detraibile solo se l’acquirente dimostri la propria buona fede (ma in questo caso nessuna Iva è stata detratta in quanto il forfettari­o non addebita l’imposta in fattura). Da considerar­e comunque che la registrazi­one di una fattura soggettiva­mente inesistent­e, a prescinder­e dal valore, è una condotta penalmente rilevante punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ove venga dimostrato il fine di evadere le imposte.

Queste consideraz­ioni non devono tuttavia creare allarmismi: nessun rischio, infatti, è ravvisabil­e se il soggetto in regime forfettari­o emette la fattura per una prestazion­e in parte svolta anche da altri, i quali a loro volta fattureran­no le proprie competenze. Si tratta di ordinari rapporti commercial­i che nulla hanno a che vedere con la strumental­izzazione del regime di favore.

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