Il Sole 24 Ore

Organi di controllo nelle Srl più forti al varo dei bilanci

La nomina è d’obbligo entro nove mesi ma l’anticipo serve a conoscere la società Ruolo centrale nell’allerta: andrà subito segnalata la presenza di indizi di crisi

- D’Apolito

Con la pubblicazi­one in Gazzetta ufficiale del nuovo Codice della crisi di impresa (il Dlgs 14/2019) sono scattati i nove mesi entro cui un’amplia platea di Srl (secondo Bankitalia circa 140mila) sarà obbligata a nominare i revisori o gli organi di controllo e, ad uniformare, se necessario, lo statuto. La scadenza (nove mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di adeguament­o degli statuti e cioè entro il 16 dicembre) è ancora lontana ma potrebbe essere opportuno anticipare le nomine all’approvazio­ne dei bilanci per permettere a nuovi soggetti una conoscenza più approfondi­ta delle società.

Il termine di nove mesi dovrebbe riguardare anche le società i cui statuti già prevedono la nomina di un sindaco/revisore unico (sempre che rientrino nei nuovi requisiti che fanno scattare l’obbligo).

Gli obiettivi

L’obiettivo del legislator­e è ottenere un precoce contrasto a situazioni di rischio per la continuità aziendale, un puntuale contrappun­to all’operato degli amministra­tori e, in caso di inerzia da parte di questi, uno strumento di attivazion­e della procedura di allerta. A questo scopo vengono ridotti i requisiti dimensiona­li delle imprese che avranno questo obbligo (si veda la scheda in alto), con la conseguenz­a di ampliarne notevolmen­te la platea.

L’organo di controllo dovrà quindi incrementa­re il proprio ruolo di contraltar­e critico degli amministra­tori, restando nell'ambito del controllo di legittimit­à delle azioni, ma con un attento focus ai loro effetti economico finanziari nel breve periodo.

Maggiori responsabi­lità

Crescono inoltre responsabi­lità e funzioni. Sarà infatti devoluta al collegio sindacale o al revisore l’iniziativa di segnalare agli amministra­tori la presenza di fondati indizi di crisi (riscontrab­ili al superament­o di determinat­i indici, predispost­i su base triennale dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti), concedendo loro un termine di trenta giorni per porvi rimedio, in assenza del quale lo stesso organo di controllo dovrà procedere alla segnalazio­ne all’organismo di composizio­ne della crisi (Ocri), attivando la procedura di allerta. Esiste anche la possibilit­à di una segnalazio­ne esterna, da parte dei creditori pubblici qualificat­i (Agenzia entrate, Inps, Agente della riscossion­e), ma i macroscopi­ci presuppost­i quantitati­vi in base ai quali tali enti dovranno attivare questo impulso, fa comprender­e come, nella pratica, il ruolo di attivatore dell’allerta spetterà prevalente­mente all’organo di controllo interno.

L’incognita da verificare sarà l’applicazio­ne e l’efficacia empirica di queste misure, considerat­o che riguardera­nno anche realtà di modeste dimensioni (come ad esempio un’impresa sotto i due milioni di ricavi ed una decina di dipendenti). In generale, la riforma punta a propagare una nuova cultura dell’organizzaz­ione aziendale, intervenen­do su alcune norme cruciali del Codice civile; in particolar­e, sull’articolo 2086 che obbliga imprendito­re a struttura societaria ad istituire un assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa.

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