Organi di controllo nelle Srl più forti al varo dei bilanci
La nomina è d’obbligo entro nove mesi ma l’anticipo serve a conoscere la società Ruolo centrale nell’allerta: andrà subito segnalata la presenza di indizi di crisi
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo Codice della crisi di impresa (il Dlgs 14/2019) sono scattati i nove mesi entro cui un’amplia platea di Srl (secondo Bankitalia circa 140mila) sarà obbligata a nominare i revisori o gli organi di controllo e, ad uniformare, se necessario, lo statuto. La scadenza (nove mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di adeguamento degli statuti e cioè entro il 16 dicembre) è ancora lontana ma potrebbe essere opportuno anticipare le nomine all’approvazione dei bilanci per permettere a nuovi soggetti una conoscenza più approfondita delle società.
Il termine di nove mesi dovrebbe riguardare anche le società i cui statuti già prevedono la nomina di un sindaco/revisore unico (sempre che rientrino nei nuovi requisiti che fanno scattare l’obbligo).
Gli obiettivi
L’obiettivo del legislatore è ottenere un precoce contrasto a situazioni di rischio per la continuità aziendale, un puntuale contrappunto all’operato degli amministratori e, in caso di inerzia da parte di questi, uno strumento di attivazione della procedura di allerta. A questo scopo vengono ridotti i requisiti dimensionali delle imprese che avranno questo obbligo (si veda la scheda in alto), con la conseguenza di ampliarne notevolmente la platea.
L’organo di controllo dovrà quindi incrementare il proprio ruolo di contraltare critico degli amministratori, restando nell'ambito del controllo di legittimità delle azioni, ma con un attento focus ai loro effetti economico finanziari nel breve periodo.
Maggiori responsabilità
Crescono inoltre responsabilità e funzioni. Sarà infatti devoluta al collegio sindacale o al revisore l’iniziativa di segnalare agli amministratori la presenza di fondati indizi di crisi (riscontrabili al superamento di determinati indici, predisposti su base triennale dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti), concedendo loro un termine di trenta giorni per porvi rimedio, in assenza del quale lo stesso organo di controllo dovrà procedere alla segnalazione all’organismo di composizione della crisi (Ocri), attivando la procedura di allerta. Esiste anche la possibilità di una segnalazione esterna, da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia entrate, Inps, Agente della riscossione), ma i macroscopici presupposti quantitativi in base ai quali tali enti dovranno attivare questo impulso, fa comprendere come, nella pratica, il ruolo di attivatore dell’allerta spetterà prevalentemente all’organo di controllo interno.
L’incognita da verificare sarà l’applicazione e l’efficacia empirica di queste misure, considerato che riguarderanno anche realtà di modeste dimensioni (come ad esempio un’impresa sotto i due milioni di ricavi ed una decina di dipendenti). In generale, la riforma punta a propagare una nuova cultura dell’organizzazione aziendale, intervenendo su alcune norme cruciali del Codice civile; in particolare, sull’articolo 2086 che obbliga imprenditore a struttura societaria ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa.