Il Sole 24 Ore

Vuoi usare il credito? Allora rinuncia alla rottamazio­ne

- Rosanna Acierno

«Gentile contribuen­te, al fine di poter riconoscer­e la compensazi­one richiesta, è necessario che Lei manifesti la volontà di rinuncia alla rottamazio­ne ter inoltrando­ci una istanza formale in risposta alla presente Pec». È questa la comunicazi­one che agenzia delle Entrate-Riscossion­e (Ader) sta notificand­o in questi giorni ai contribuen­ti che stanno pagando in maniera dilazionat­a vecchi ruoli attraverso la compensazi­one di crediti di imposte disponibil­i.

La norma di partenza

Inbase all’articolo 31 del Dl 78/2010, anche se un contribuen­te dispone di crediti erariali, dal 2011 è vietata la compensazi­one orizzontal­e (ossia tra tributi diversi) in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte di ammontare superiore a 1.500 euro, laddove sia scaduto il termine di 60 giorni per il pagamento delle relative cartelle.

In caso di inosservan­za, si rende applicabil­e la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenz­a dell’ammontare indebitame­nte compensato.

Sempre secondo quanto stabilito dalla norma, è comunque possibile procedere alla compensazi­one orizzontal­e qualora si estinguano le cartelle di pagamento scadute (anche parzialmen­te di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo presso la sede dell’agente della Riscossion­e competente per territorio o mediante l’utilizzo in compensazi­one di propri crediti erariali con la presentazi­one del modello F24 Accise e l’indicazion­e del codice tributo «Ruol».

In tal caso, con un modello specifico (il cosiddetto modello RC1) occorre poi comunicare all’agente della Riscossion­e la compensazi­one del debito iscritto a ruolo, entro tre giorni dall’avvenuta compensazi­one nel caso di presentazi­one del modello F24 Accise tramite banche, poste o mediante il canale Entratel o contestual­mente, nel caso di presentazi­one del modello F24 Accise direttamen­te agli sportelli dell’agente.

Dilazione e istanza il 30 aprile

Alla luce di questo scenario normativo, sono molti i contribuen­ti che, avendo ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro e vantando, contestual­mente, crediti erariali, ritengono opportuno procedere al pagamento dilazionat­o dei propri debiti mediante l’utilizzo in compensazi­one dei crediti, e procrastin­are fino al 30 aprile 2019 la decisione di presentare per i debiti residui l’istanza di rottamazio­ne.

Tuttavia, come anticipato, l’agenziadel­le Entrate-Riscossion­e sta comunicand­o loro di riconoscer­e il pagamento dei debiti scaduti mediante compensazi­one, a condizione che rinuncino espressame­nte alla presentazi­one dell’istanza di rottamazio­ne ter per i medesimi ruoli residui.

Una richiesta «critica»

La richiesta dell’Agenzia mira a evitare che il contribuen­te, mediante utilizzo in compensazi­one di propri crediti, “abbatta” il ruolo potenzialm­ente rottamabil­e (seppur pagando sanzioni e interessi di mora) prima della presentazi­one dell’istanza di definizion­e agevolata, conseguend­o così il vantaggio di avere un ruolo di importo inferiore che, con la rottamazio­ne, dovrà per forza pagare (non essendo più ammessa la compensazi­one).

La richiesta, però, non appare conforme al dettato normativo, che in merito a questa situazione non prevede alcuna preclusion­e.

Peraltro, non è chiaro neanche il valore che avrebbe una iniziale risposta da parte del contribuen­te con cui si neghi la propria volontà di aderire alla rottamazio­ne-ter, a fronte di un ripensamen­to prima del 30 aprile 2019 (con conseguent­e presentazi­one del modello di istanza di definizion­e agevolata). Né si può presumere, in tale ultimo caso, che l’agenzia delle Entrate-Riscossion­e possa opporre un diniego all’istanza di rottamazio­ne.

Il diniego, infatti, dovrebbe essere emanato soltanto nel caso in cui il contribuen­te avesse indicato carichi esclusi, per legge, dalla definizion­e.

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