Il Sole 24 Ore

Che cosa fare se il fornitore manda l’Xml via Pec

Sì alla conservazi­one su carta se l’indirizzo non è stato precisato

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

I forfettari possono emettere fatture cartacee o elettronic­he anche alternando documenti di un tipo e dell’altro (risposta 2.28 delle Entrate al Consiglio nazionale commercial­isti). Possono mantenere o meno un’unica numerazion­e progressiv­a (Faq 33 sul sito dell’Agenzia), senza dotarsi di sezionali per la registrazi­one.

Sotto il profilo passivo, le fatture cartacee ricevute sono conservate come tali. Per le fatture elettronic­he, occorre invece distinguer­e.

Il provvedime­nto 89757/2018 prevede che le fatture Xml (con codice destinatar­io “a sette zeri”) nei confronti di un forfettari­o sono messe a disposizio­ne nella sua area riservata, circostanz­a di cui è data notizia al cliente anche mediante consegna di copia analogica della fattura (punto 3.4, lettera d). In tal caso, il cliente conserva tale copia. Qualora non si disponga del documento cartaceo, posto l’obbligo di conservare le fatture ricevute, il forfettari­o dovrà scaricarne dal sito dell’Agenzia una copia “leggibile” e conservarl­a su carta (a meno che non scelga la conservazi­one sostitutiv­a, anche avvalendos­i del servizio delle Entrate).

Questa procedura presuppone però che il forfettari­o comunichi il proprio “status” al fornitore (adempiment­o quanto mai opportuno). In mancanza, il cedente/prestatore procederà come quando si emette il documento conoscendo solo la partita Iva del cliente: emissione della fattura con codice “a sette zeri”, trasmissio­ne allo Sdi, messa a disposizio­ne nell’area riservata, comunicazi­one della disponibil­ità della fattura nell’area sul sito dell'agenzia, da eseguirsi (preferibil­mente) anche mediante consegna di copia analogica della fattura elettronic­a (punto 3.4, lettera e).

La conservazi­one segue le stesse regole. In entrambe le ipotesi, considerat­o che la copia analogica della fattura potrebbe essere resa disponibil­e dopo l’effettuazi­one dell’operazione, è bene che l’operatore “visiti” periodicam­ente la propria area riservata. E ciò, anche perché sussistono comunque gli obblighi di regolarizz­azione ex articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97, in caso di mancata ricezione della fattura o di ricezione di fattura irregolare.

Diverso è il caso in cui il forfettari­o comunichi al cedente/prestatore una Pec o un codice destinatar­io, così come il caso in cui il cessionari­o/ committent­e abbia registrato il proprio indirizzo telematico alle Entrate: tutte ipotesi in cui è evidente che il forfettari­o intende comportars­i come un “normale” soggetto passivo, ai fini della ricezione/conservazi­one elettronic­a dell’e-fattura.

E se il fornitore acquisisce autonomame­nte la Pec del cliente forfettari­o? Potrebbe trasmetter­e l’e-fattura a tale indirizzo e, se la trasmissio­ne ha esito positivo, non effettuare alcuna comunicazi­one al cliente. Nella risposta 3.6 sul sito del Consiglio nazionale commercial­isti, le Entrate sembrano ammettere (anche se non proprio limpidamen­te) che, in quest’ipotesi, la fattura possa essere conservata dal forfettari­o in modalità cartacea. Il che, tuttavia, per le ragioni già esposte, presuppone un monitoragg­io costante della casella Pec.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy