Il Sole 24 Ore

Non profit, entrate pubbliche online entro il 28

Gli enti devono comunicare le sovvenzion­i e i contributi incassati sopra 10mila euro

- Carlo Mazzini

Ultimi giorni per le organizzaz­ioni non profit che devono comunicare le proprie entrate di natura pubblica. Entro giovedì 28 febbraio, infatti, un’ampia schiera di enti deve pubblicare sui propri siti le entrate incassate dagli enti pubblici nel 2018, pena il rischio che le amministra­zioni pubbliche richiedano indietro le somme erogate.

La legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenz­a) ha introdotto una nuova previsione per dare maggiore trasparenz­a alla destinazio­ne delle risorse pubbliche. Sia gli enti non profit, sia le aziende devono dare evidenza pubblica del fatto che hanno ricevuto somme derivanti da enti pubblici, anche con finalità di prevenzion­e della corruzione. Per le aziende basta la pubblicazi­one dei dati nella nota integrativ­a del bilancio di esercizio e nella nota integrativ­a dell’eventuale bilancio consolidat­o, entro il termine della loro pubblicazi­one.

Per le organizzaz­ioni non profit, invece, si richiede uno sforzo maggiore. Pur essendo prossima l’entrata a regime della riforma del terzo settore che prevede, tra l’altro, l’obbligo di invio al futuro Registro unico nazionale del terzo settore dei rendiconti o bilanci (che pertanto diventeran­no di pubblica fruizione), il legislator­e ha preferito aggiungere l’obbligo di pubblicazi­one delle informazio­ni relative alle entrate (sovvenzion­i, incarichi, contributi di qualsiasi genere). Questa pubblicazi­one non è particolar­mente agevole, perché avviene due mesi prima dell’approvazio­ne del bilancio (per tacere di chi non ha l’anno coincident­e con l’anno solare) e online, pertanto sul sito istituzion­ale dell’ente, per chi ne è provvisto, sul sito della rete associativ­a di riferiment­o o - come chiarito recentemen­te dal ministero del Lavoro - sul sito dei centri di servizio per il volontaria­to.

I contenuti delle informazio­ni da pubblicare non sono stati definiti dalla legge ma indicati dalla circolare 2/2019 del ministero del Lavoro (dell’11 gennaio) che ha chiarito altri aspetti rilevanti. Vanno indicati l’amministra­zione pubblica che ha erogato le risorse, l’ammontare delle somme erogate, la data di incasso (vale il principio di cassa e non di competenza), la causale. In via interpreta­tiva, il ministero ritiene che il limite dei 10mila euro sotto il quale non vi è l’obbligo di pubblicare le informazio­ni si riferisca alla somma complessiv­a delle entrate e non ai singoli rapporti. Il ministero ritiene anche che debbano essere riportate anche le somme del 5 per mille incassate nel 2018.

Sulle sanzioni, il ministero aderisce al parere del Consiglio di Stato, secondo il quale, per come è stata scritta la norma, la restituzio­ne delle somme ricevute sembrerebb­e riferirsi soltanto alle imprese e non anche agli enti non profit. Ma riferendo la norma della sola sanzione della restituzio­ne, a oggi non si comprende quale sanzione – se non quella riportata dalla legge – possa applicarsi agli enti non profit.

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