I CASI PRICIPALI RISOLTI
1
SUPER E IPERAMMORTAMENTO
Non rilevano i diversi criteri previsti per chi segue gli Oic
Ai fini del super e iperammortamento – oltre che del credito d’imposta “ricerca e sviluppo” – non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e ai nuovi Oic (micro-imprese escluse).
Circolari 4/E/2017 e 10/E/2018
2
LEASE BACK
L’imputazione civilistica vale anche ai fini fiscali
Dal 2016, per le società che applicano i nuovi Oic ad eccezione delle micro-imprese, la stessa imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l’operazione di sale and lease back rileva anche ai fini fiscali. In caso di plusvalenza, essa concorre alla formazione del reddito in modo ripartito, a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria e in base alla sua durata. Risoluzione 77/E/2017
3
COSTO AMMORTIZZATO
Sui titoli ante-2016 si seguono le vecchie regole tributarie
Alla luce del nuovo articolo 83 del Tuir, la nuova rappresentazione contabile dei titoli basata sul costo ammortizzato assume rilevanza fiscale. Tuttavia, per i titoli acquisiti ante 2016, gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi d’imposta successivi all’adozione delle nuove regole contabili, seguono le vecchie regole fiscali. Risoluzione 10/E/2018
4
DIRITTO DI SUPERFICIE
È il ricavo il provento della costituzione a tempo determinato
Il provento derivante dalla costituzione a tempo determinato del diritto di superficie viene contabilmente qualificato come ricavo (a maturazione annuale come da contratto) e non come plusvalenza, in analogia alla locazione. Allo stesso modo, tale provento concorrerà alla formazione del reddito imponibile di periodo. Risoluzione 37/E/2018
5
LAVORO E RETRIBUZIONI
In dichiarazione gli oneri all’ex dipendente e i rinnovi contrattuali
In presenza di contenzioso con un ex dipendente in corso al 31 dicembre 2017, l’onere definito a seguito di sentenza o transazione a marzo 2018, e iscritto nei fondi del bilancio 2017, è deducibile nel periodo di imposta 2018 tramite le variazioni in dichiarazione. Lo stesso comportamento vale nel caso di rinnovo di contratti collettivi, chiusi a inizio 2018, che prevedono un’integrazione delle retribuzioni del 2017.
Videoforum Sole 24 Ore del 24 maggio 2018
6
PERDITA SU CREDITI
Sì all’integrativa a favore dopo l’errore contabile poi corretto
L’errore contabile rilevante dovuto alla mancata contabilizzazione per competenza di una perdita su crediti, corretta con imputazione diretta a patrimonio netto e senza passaggio dal conto economico (in base all’Oic 29), consente la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per il recupero delle imposte relative al maggior costo mai dedotto.
Risposta a interpello 12/2018
7
IMMOBILI IN LOCAZIONE
Il contributo per allestire i locali affittati «deriva» ai fini Ires e Irap
Riferendosi alla disciplina Ias/Ifrs, il contributo per l’allestimento dei locali da locare è stato ripartito in quote costanti lungo la durata del contratto di comodato (in essere nel periodo di allestimento) e di locazione, quale «incentivo per la conduzione dell'immobile» (prevalenza della sostanza sulla forma). L’agenzia delle Entrate concorda sulla derivazione di tale trattamento ai fini Ires e Irap.
Risposta a interpello 100/2018
8
SOMME INPS E INAIL
Deducibilità maggiori dei contributi e premi su anni pregressi
Si tratta di somme accertate con verbali, impugnati ma esecutivi (salvo sospensione provvisoria). I consulenti ritengono probabile l’annullamento del 50% delle somme richieste, per cui la società propone di portare in deduzione, nell’anno di consegna dei verbali, il 50% dei contributi (senza sanzioni e interessi). L’Agenzia condivide: se fosse imputato contabilmente l’altro 50% non sarebbe deducibile, trattandosi di accantonamento. Risposta a interpello 102/2018
9
RISOLUZIONE DEL LEASING
L’indennizzo negativo va imputato quando sorge l’obbligazione
Un componente negativo di reddito derivante da una transazione conclusa nel 2018 conseguente alla risoluzione di diritto, per inadempimento, di un contratto di leasing, definita da una sentenza della Corte di cassazione del 2017, va imputato a bilancio (ed è deducibile fiscalmente) quando si considera giuridicamente sorta l'obbligazione al pagamento, vale a dire, nel caso di specie, nel 2017.
Risposta a interpello 108/2018
10
LODO ARBITRALE
Componente positivo è iscrivibile quando viene reso noto alle parti
Essendo il lodo, nel caso di specie, definitivo e inoppugnabile, la competenza coincide con il momento in cui viene reso noto alle parti, indipendentemente dall’effettivo incasso delle somme previste. Credito e componente positivo sono iscrivibili in dipendenza della sussistenza di un “titolo” (il lodo) che obbliga giuridicamente la controparte. Risposta interpello 119/2018
11
RETRIBUZIONI
Bonus dipendenti: bivio tra parte variabile e parte fissa
Gli importi con mera natura di accantonamenti (Oic 29 e Oic 31) sono indeducibili (articolo 107, Tuir). Se, invece, si tratta di importi che alla chiusura dell’esercizio possono già essere giuridicamente e contabilmente qualificati come debito, l’applicazione del principio di derivazione rafforzata porterebbe alla deducibilità già nell’esercizio in chiusura. Risposta interpello 1/2019
12
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
Plusvalenze da realizzo dalla vendita in valuta di azioni pex
Le differenze di cambio emergenti dalla cessione di partecipazioni in valuta non danno luogo a una autonoma e separata rilevazione, ma concorrono a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo (eventualmente in regime pex), in quanto attività non monetarie.
Risposta interpello 5/2019
13
AFFITTO
Istantaneo l’indennizzo anticipato sul contratto di locazione
Il componente negativo rappresentato dall’indennizzo deve essere considerato fiscalmente deducibile, ai fini Ires e ai fini Irap, nel periodo d’imposta in cui sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, trattandosi di un’obbligazione “istantanea” e non “di durata”. Risposta interpello 16/2019