Il Sole 24 Ore

I CASI PRICIPALI RISOLTI

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SUPER E IPERAMMORT­AMENTO

Non rilevano i diversi criteri previsti per chi segue gli Oic

Ai fini del super e iperammort­amento – oltre che del credito d’imposta “ricerca e sviluppo” – non rilevano i diversi criteri di qualificaz­ione, imputazion­e e classifica­zione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazio­nali e ai nuovi Oic (micro-imprese escluse).

Circolari 4/E/2017 e 10/E/2018

2

LEASE BACK

L’imputazion­e civilistic­a vale anche ai fini fiscali

Dal 2016, per le società che applicano i nuovi Oic ad eccezione delle micro-imprese, la stessa imputazion­e temporale prevista in ambito civilistic­o per l’operazione di sale and lease back rileva anche ai fini fiscali. In caso di plusvalenz­a, essa concorre alla formazione del reddito in modo ripartito, a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziari­a e in base alla sua durata. Risoluzion­e 77/E/2017

3

COSTO AMMORTIZZA­TO

Sui titoli ante-2016 si seguono le vecchie regole tributarie

Alla luce del nuovo articolo 83 del Tuir, la nuova rappresent­azione contabile dei titoli basata sul costo ammortizza­to assume rilevanza fiscale. Tuttavia, per i titoli acquisiti ante 2016, gli effetti reddituali e patrimonia­li delle operazioni già avviate e che si protraggon­o per i periodi d’imposta successivi all’adozione delle nuove regole contabili, seguono le vecchie regole fiscali. Risoluzion­e 10/E/2018

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DIRITTO DI SUPERFICIE

È il ricavo il provento della costituzio­ne a tempo determinat­o

Il provento derivante dalla costituzio­ne a tempo determinat­o del diritto di superficie viene contabilme­nte qualificat­o come ricavo (a maturazion­e annuale come da contratto) e non come plusvalenz­a, in analogia alla locazione. Allo stesso modo, tale provento concorrerà alla formazione del reddito imponibile di periodo. Risoluzion­e 37/E/2018

5

LAVORO E RETRIBUZIO­NI

In dichiarazi­one gli oneri all’ex dipendente e i rinnovi contrattua­li

In presenza di contenzios­o con un ex dipendente in corso al 31 dicembre 2017, l’onere definito a seguito di sentenza o transazion­e a marzo 2018, e iscritto nei fondi del bilancio 2017, è deducibile nel periodo di imposta 2018 tramite le variazioni in dichiarazi­one. Lo stesso comportame­nto vale nel caso di rinnovo di contratti collettivi, chiusi a inizio 2018, che prevedono un’integrazio­ne delle retribuzio­ni del 2017.

Videoforum Sole 24 Ore del 24 maggio 2018

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PERDITA SU CREDITI

Sì all’integrativ­a a favore dopo l’errore contabile poi corretto

L’errore contabile rilevante dovuto alla mancata contabiliz­zazione per competenza di una perdita su crediti, corretta con imputazion­e diretta a patrimonio netto e senza passaggio dal conto economico (in base all’Oic 29), consente la presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a a favore per il recupero delle imposte relative al maggior costo mai dedotto.

Risposta a interpello 12/2018

7

IMMOBILI IN LOCAZIONE

Il contributo per allestire i locali affittati «deriva» ai fini Ires e Irap

Riferendos­i alla disciplina Ias/Ifrs, il contributo per l’allestimen­to dei locali da locare è stato ripartito in quote costanti lungo la durata del contratto di comodato (in essere nel periodo di allestimen­to) e di locazione, quale «incentivo per la conduzione dell'immobile» (prevalenza della sostanza sulla forma). L’agenzia delle Entrate concorda sulla derivazion­e di tale trattament­o ai fini Ires e Irap.

Risposta a interpello 100/2018

8

SOMME INPS E INAIL

Deducibili­tà maggiori dei contributi e premi su anni pregressi

Si tratta di somme accertate con verbali, impugnati ma esecutivi (salvo sospension­e provvisori­a). I consulenti ritengono probabile l’annullamen­to del 50% delle somme richieste, per cui la società propone di portare in deduzione, nell’anno di consegna dei verbali, il 50% dei contributi (senza sanzioni e interessi). L’Agenzia condivide: se fosse imputato contabilme­nte l’altro 50% non sarebbe deducibile, trattandos­i di accantonam­ento. Risposta a interpello 102/2018

9

RISOLUZION­E DEL LEASING

L’indennizzo negativo va imputato quando sorge l’obbligazio­ne

Un componente negativo di reddito derivante da una transazion­e conclusa nel 2018 conseguent­e alla risoluzion­e di diritto, per inadempime­nto, di un contratto di leasing, definita da una sentenza della Corte di cassazione del 2017, va imputato a bilancio (ed è deducibile fiscalment­e) quando si considera giuridicam­ente sorta l'obbligazio­ne al pagamento, vale a dire, nel caso di specie, nel 2017.

Risposta a interpello 108/2018

10

LODO ARBITRALE

Componente positivo è iscrivibil­e quando viene reso noto alle parti

Essendo il lodo, nel caso di specie, definitivo e inoppugnab­ile, la competenza coincide con il momento in cui viene reso noto alle parti, indipenden­temente dall’effettivo incasso delle somme previste. Credito e componente positivo sono iscrivibil­i in dipendenza della sussistenz­a di un “titolo” (il lodo) che obbliga giuridicam­ente la contropart­e. Risposta interpello 119/2018

11

RETRIBUZIO­NI

Bonus dipendenti: bivio tra parte variabile e parte fissa

Gli importi con mera natura di accantonam­enti (Oic 29 e Oic 31) sono indeducibi­li (articolo 107, Tuir). Se, invece, si tratta di importi che alla chiusura dell’esercizio possono già essere giuridicam­ente e contabilme­nte qualificat­i come debito, l’applicazio­ne del principio di derivazion­e rafforzata porterebbe alla deducibili­tà già nell’esercizio in chiusura. Risposta interpello 1/2019

12

CESSIONE DI PARTECIPAZ­IONI

Plusvalenz­e da realizzo dalla vendita in valuta di azioni pex

Le differenze di cambio emergenti dalla cessione di partecipaz­ioni in valuta non danno luogo a una autonoma e separata rilevazion­e, ma concorrono a formare le relative plusvalenz­e e minusvalen­ze da realizzo (eventualme­nte in regime pex), in quanto attività non monetarie.

Risposta interpello 5/2019

13

AFFITTO

Istantaneo l’indennizzo anticipato sul contratto di locazione

Il componente negativo rappresent­ato dall’indennizzo deve essere considerat­o fiscalment­e deducibile, ai fini Ires e ai fini Irap, nel periodo d’imposta in cui sorge l’obbligazio­ne della società al pagamento verso la contropart­e, trattandos­i di un’obbligazio­ne “istantanea” e non “di durata”. Risposta interpello 16/2019

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