Sulle plusvalenze da vendita di calciatori va versata l’Irap
Quando una società sportiva cede un calciatore il suo trasferimento rientra nella gestione ordinaria ed è quindi rilevante ai fini Irap. Lo ha stabilito la Cassazione nelle ordinanze “gemelle” n. 2144, 2145, 2146 del 25 gennaio 2019. La vicenda prende le mosse da alcuni avvisi di accertamento inviati dalle Entrate e indirizzati a una nota società sportiva, rettificando in aumento la base imponibile Irap, con la ripresa a tassazione delle plusvalenze sulle cessioni di alcuni calciatori. Ciò sul presupposto che non poteva ritenersi corretta la contabilizzazione in bilancio di queste plusvalenze effettuata dalla società nella voce di conto economico E20, cioè tra i proventi e gli oneri straordinari (non rilevanti ai fini Irap).
Sul punto si è espressa la Cassazione che ha stabilito che il trasferimento di un calciatore è un atto che rientra nella gestione “naturale” di una società di calcio, rappresentando un evento collegato all'attività ordinaria della società sportiva; per tale motivo, le plusvalenze derivanti dall’alienazione delle immobilizzazioni, quando la cessione del bene costituisce un evento ordinario della gestione dell’impresa, fanno parte dei proventi e oneri della gestione “ordinaria” (anche se accessoria).