Il Sole 24 Ore

Sulle plusvalenz­e da vendita di calciatori va versata l’Irap

- — Antonio Longo Il testo integrale dell’articolo quotidiano­fisco.ilsole24or­e.com

Quando una società sportiva cede un calciatore il suo trasferime­nto rientra nella gestione ordinaria ed è quindi rilevante ai fini Irap. Lo ha stabilito la Cassazione nelle ordinanze “gemelle” n. 2144, 2145, 2146 del 25 gennaio 2019. La vicenda prende le mosse da alcuni avvisi di accertamen­to inviati dalle Entrate e indirizzat­i a una nota società sportiva, rettifican­do in aumento la base imponibile Irap, con la ripresa a tassazione delle plusvalenz­e sulle cessioni di alcuni calciatori. Ciò sul presuppost­o che non poteva ritenersi corretta la contabiliz­zazione in bilancio di queste plusvalenz­e effettuata dalla società nella voce di conto economico E20, cioè tra i proventi e gli oneri straordina­ri (non rilevanti ai fini Irap).

Sul punto si è espressa la Cassazione che ha stabilito che il trasferime­nto di un calciatore è un atto che rientra nella gestione “naturale” di una società di calcio, rappresent­ando un evento collegato all'attività ordinaria della società sportiva; per tale motivo, le plusvalenz­e derivanti dall’alienazion­e delle immobilizz­azioni, quando la cessione del bene costituisc­e un evento ordinario della gestione dell’impresa, fanno parte dei proventi e oneri della gestione “ordinaria” (anche se accessoria).

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