Il Sole 24 Ore

Associazio­ni, salvo il presidente che firma solo il modello Redditi

La sottoscriz­ione non basta, a meno che ci siano altri forti indicatori La Ctr Molise cita tra gli altri la riscossion­e degli incassi, l’affitto dei locali e il bilancio

- Fabrizio Cancellier­e Gabriele Ferlito

L’articolo 38 del Codice civile, che impone ai rappresent­anti delle associazio­ni non riconosciu­te una responsabi­lità solidale per il pagamento delle obbligazio­ni insoddisfa­tte dell’ente, richiede la dimostrazi­one dell’attività negoziale dagli stessi concretame­nte svolta nei confronti dei terzi. Pertanto, con riferiment­o alle obbligazio­ni tributarie, non è sufficient­e la mera sottoscriz­ione della dichiarazi­one dei redditi per fondare la responsabi­lità solidale del legale rappresent­ante dell’associazio­ne. È quanto affermato dalla Ctr Molise 603/1/2018 (presidente e relatore Moscato).

L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamen­to nei confronti del presidente di una associazio­ne sportiva dilettanti­stica, chiedendo il pagamento delle obbligazio­ni tributarie dell’associazio­ne in forza del regime di solidariet­à (articolo 38, appunto). L’ufficio riteneva il presidente solidalmen­te responsabi­le, avendo egli sottoscrit­to la dichiarazi­one dei redditi dell’ente per l’anno in consideraz­ione.

Il contribuen­te impugna l’avviso di accertamen­to, affermando che la responsabi­lità solidale non è collegata automatica­mente alla titolarità della rappresent­anza dell’ente, bensì all’attività effettivam­ente svolta in nome e per conto dell’associazio­ne nei rapporti con i terzi, di cui l’ufficio non ha fornito alcuna prova nel caso in esame.

Le argomentaz­ioni del contribuen­te vengono accolte dalla Ctp e poi confermate dai giudici di appello. La Ctr richiama alcune pronunce della Cassazione (18188/2014 e 12473/2015) per precisare che il semplice titolo di rappresent­ante legale non basta ad attivare il regime in esame, essendo necessario provare chi realmente abbia agito in nome e per conto dell’ente, assumendo verso terzi le obbligazio­ni contrattua­li rimaste inadempiut­e. A questo principio non sfuggono nemmeno i debiti di natura tributaria, che rientrano nella disciplina generale delle obbligazio­ni delle associazio­ni non riconosciu­te. Occorre, pur sempre, che tali debiti siano collegabil­i all’attività spiegata in concreto dagli amministra­tori.

A questi fini, secondo la Ctr, sono forti indicatori del concreto esercizio del potere gestorio nell’amministra­zione di una associazio­ne - a titolo esemplific­ativo - la sottoscriz­ione del rendiconto, la riscossion­e degli incassi delle manifestaz­ioni sportive, l’avere curato le utenze e l’affitto dei locali nonché, da ultimo, la presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi. Tale ultima attività, conclude la Ctr, rientrando tra i compiti istituzion­almente demandati a chi detiene la rappresent­anza legale dell’associazio­ne, non può da sola costituire un sicuro indice di gestione dell’ente rilevante ai sensi dell’articolo 38 del Codice civike.

Nel caso di specie è stato quindi ritenuto illegittim­o l’operato dell’ufficio, che aveva attivato il regime di solidariet­à in capo al contribuen­te, in quanto (solo) firmatario della dichiarazi­one dei reddito dell’associazio­ne.

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