Il Sole 24 Ore

Se tra socio e Snc salta il litisconso­rzio

Ricorsi e decisioni di merito non ancora allineati alla Corte di cassazione

- Giorgio Gavelli Renato Sebastiane­lli

Nonostante il litisconso­rzio nel processo tributario possa avvalersi di principi oramai consolidat­i, capita di imbattersi in ricorsi e sentenze che suscitano più di una perplessit­à. Come nel caso della decisione 9/1/2019 della Ctp di Asti (presidente Micheluzzi, relatore Bortolotto), che si conclude con l’inammissib­ilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Il ricorrente, persona fisica già socia di una Snc fatta oggetto di accertamen­to da parte delle Entrate, si difendeva eccependo la necessità di attendere l’esito del ricorso presentato dalla società, quale pregiudizi­ale necessaria al giudizio sul socio. Tuttavia, stando a quanto emerge dal testo della sentenza, la richiesta formulata alla commission­e astigiana in calce al ricorso riguardava esclusivam­ente l’annullamen­to dell’avviso ovvero, in via subordinat­a, il ridimensio­namento della pretesa tributaria. La commission­e, in seguito all’eccezione preliminar­e posta dall’Agenzia, ha valutato che il ricorso difettasse completame­nte dei motivi, in violazione dell’articolo 18, comma 1, del Dlgs 546/1992, ragion per cui andava dichiarato inammissib­ile.

Le Sezioni unite della Cassazione (si veda Il Sole 24 Ore del 3 settembre scorso) con la sentenza 14815/2008 hanno fissato il principio del litisconso­rzio necessario tra società e soci di una società di persone, principio da allora costanteme­nte confermato dalla successiva giurisprud­enza (ex multis pronunce 17639/2018, 20313/2017 e 8766/2017). L’unitarietà dell’accertamen­to riguardant­e le dichiarazi­oni delle società di persone e dei relativi soci comporta che il ricorso proposto, anche contro un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibi­lmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettin­o questioni personali.

Nella pratica, quindi, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimen­to e la controvers­ia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimen­to, limitatame­nte soltanto ad alcuni di essi. Concetti, nel caso di specie, completame­nte assenti tanto nel ricorso quanto nella sentenza, e che sarà opportuno riprendere in sede di impugnativ­a.

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