Se tra socio e Snc salta il litisconsorzio
Ricorsi e decisioni di merito non ancora allineati alla Corte di cassazione
Nonostante il litisconsorzio nel processo tributario possa avvalersi di principi oramai consolidati, capita di imbattersi in ricorsi e sentenze che suscitano più di una perplessità. Come nel caso della decisione 9/1/2019 della Ctp di Asti (presidente Micheluzzi, relatore Bortolotto), che si conclude con l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorrente, persona fisica già socia di una Snc fatta oggetto di accertamento da parte delle Entrate, si difendeva eccependo la necessità di attendere l’esito del ricorso presentato dalla società, quale pregiudiziale necessaria al giudizio sul socio. Tuttavia, stando a quanto emerge dal testo della sentenza, la richiesta formulata alla commissione astigiana in calce al ricorso riguardava esclusivamente l’annullamento dell’avviso ovvero, in via subordinata, il ridimensionamento della pretesa tributaria. La commissione, in seguito all’eccezione preliminare posta dall’Agenzia, ha valutato che il ricorso difettasse completamente dei motivi, in violazione dell’articolo 18, comma 1, del Dlgs 546/1992, ragion per cui andava dichiarato inammissibile.
Le Sezioni unite della Cassazione (si veda Il Sole 24 Ore del 3 settembre scorso) con la sentenza 14815/2008 hanno fissato il principio del litisconsorzio necessario tra società e soci di una società di persone, principio da allora costantemente confermato dalla successiva giurisprudenza (ex multis pronunce 17639/2018, 20313/2017 e 8766/2017). L’unitarietà dell’accertamento riguardante le dichiarazioni delle società di persone e dei relativi soci comporta che il ricorso proposto, anche contro un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.
Nella pratica, quindi, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente soltanto ad alcuni di essi. Concetti, nel caso di specie, completamente assenti tanto nel ricorso quanto nella sentenza, e che sarà opportuno riprendere in sede di impugnativa.