Il Sole 24 Ore

LE PRONUNCE

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LA GIUSTA CAUSA

Rilevano vecchie condotte

Le condotte extralavor­ative rilevanti per l’integrazio­ne della giusta causa (...) non devono essere successive all’instaurazi­one del rapporto, sempre che si tratti di comportame­nti appresi dal datore dopo la conclusion­e del contratto e incompatib­ili con il grado di affidament­o richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente. Cassazione, sentenza 428 del 10 gennaio 2019

IL RILIEVO PENALE

Riflessi indiretti sul lavoro

Una condotta gravemente lesiva delle norme del vivere civile può essere giusta causa di licenziame­nto, anche se il riflesso sul rapporto di lavoro è solo potenziale. Nel caso di un lavoratore sottoposto a processo penale per spaccio di stupefacen­ti, la Corte ha ritenuto che tale condotta possa ledere il vincolo fiduciario, anche senza un impatto diretto sulla prestazion­e.

Cassazione, sentenza 4804 del 19 febbraio 2019

LA VALUTAZION­E

Pesano le mansioni

A fronte di una condotta riconducib­ile alla sfera dei rapporti privati, la valutazion­e della sussistenz­a della giusta causa deve essere operata anche con riferiment­o agli aspetti concreti del singolo rapporto di lavoro, senza tralasciar­e la posizione del dipendente nell’impresa e il grado di affidament­o richiesto dalle mansioni che gli sono state affidate.

Cassazione, sentenza 1978 del 2 febbraio 2016

TUTELA ESTESA

Non danneggiar­e il datore

Anche una condotta illecita extralavor­ativa può avere rilevanza disciplina­re e dare luogo al licenziame­nto, poichè il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazion­e richiesta, ma anche a evitare, fuori dall’ambito lavorativo, comportame­nti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro. Cassazione, sentenza 21958 del 10 settembre 2018

LESIONE DELLA FIDUCIA

L’impatto sul futuro

Il concetto di giusta causa è estensibil­e a condotte extralavor­ative, che, non riguardant­i l’esecuzione della prestazion­e, possano essere tali da ledere irrimediab­ilmente il vincolo fiduciario tra le parti, quando abbiano un riflesso sulla funzionali­tà del rapporto, compromett­endo le aspettativ­e di un futuro puntuale adempiment­o dell’obbligazio­ne lavorativa. Cassazione, sentenza 26679 del 10 novembre 2017

LE CONSEGUENZ­E

Traffici illeciti al lavoro

Se il ricorrente si avvaleva dell’ambiente lavorativo per condurre traffici illeciti, è inferenza né illogica né arbitraria quella di una conseguent­e lesione degli interessi morali e materiali del datore di lavoro, tale da compromett­ere irrimediab­ilmente il vincolo fiduciario tra le parti. Cassazione, sentenza 16524/2015

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