LE PRONUNCE
LA GIUSTA CAUSA
Rilevano vecchie condotte
Le condotte extralavorative rilevanti per l’integrazione della giusta causa (...) non devono essere successive all’instaurazione del rapporto, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e incompatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente. Cassazione, sentenza 428 del 10 gennaio 2019
IL RILIEVO PENALE
Riflessi indiretti sul lavoro
Una condotta gravemente lesiva delle norme del vivere civile può essere giusta causa di licenziamento, anche se il riflesso sul rapporto di lavoro è solo potenziale. Nel caso di un lavoratore sottoposto a processo penale per spaccio di stupefacenti, la Corte ha ritenuto che tale condotta possa ledere il vincolo fiduciario, anche senza un impatto diretto sulla prestazione.
Cassazione, sentenza 4804 del 19 febbraio 2019
LA VALUTAZIONE
Pesano le mansioni
A fronte di una condotta riconducibile alla sfera dei rapporti privati, la valutazione della sussistenza della giusta causa deve essere operata anche con riferimento agli aspetti concreti del singolo rapporto di lavoro, senza tralasciare la posizione del dipendente nell’impresa e il grado di affidamento richiesto dalle mansioni che gli sono state affidate.
Cassazione, sentenza 1978 del 2 febbraio 2016
TUTELA ESTESA
Non danneggiare il datore
Anche una condotta illecita extralavorativa può avere rilevanza disciplinare e dare luogo al licenziamento, poichè il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche a evitare, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro. Cassazione, sentenza 21958 del 10 settembre 2018
LESIONE DELLA FIDUCIA
L’impatto sul futuro
Il concetto di giusta causa è estensibile a condotte extralavorative, che, non riguardanti l’esecuzione della prestazione, possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, quando abbiano un riflesso sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa. Cassazione, sentenza 26679 del 10 novembre 2017
LE CONSEGUENZE
Traffici illeciti al lavoro
Se il ricorrente si avvaleva dell’ambiente lavorativo per condurre traffici illeciti, è inferenza né illogica né arbitraria quella di una conseguente lesione degli interessi morali e materiali del datore di lavoro, tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti. Cassazione, sentenza 16524/2015