Il Sole 24 Ore

Serve subito una legge per rimettere ordine

- Ettore Jorio

Saranno guai per i tanti Comuni in predissest­o che hanno goduto dell’ammortamen­to trentennal­e del saldo negativo creato dal riaccertam­ento straordina­rio dei residui. La Corte costituzio­nale ha definitiva­mente sancito che gli enti locali con bilanci struttural­mente deficitari non possono utilizzare per decenni per spese correnti la leva dell’indebitame­nto, consentito dalla Costituzio­ne (articolo 119, comma 6) esclusivam­ente per affrontare spese di investimen­to con i relativi piani di ammortamen­to. L’occasione è stata fornita dalla sezione di controllo della Campania della Corte dei conti che ha rimesso alla Consulta il comma 714 della legge di stabilità 2016, come sostituito dal comma 434, della legge 232/2016.

La tesi è stata accolta dal giudice delle leggi con una sentenza impeccabil­e e ampiamente motivata, che ha dichiarato incostituz­ionale quanto consentito fino ad oggi agli enti locali in predissest­o, cioè di finanziare la spesa corrente per decenni. Più esattament­e, di spalmare e quindi ammortizza­re il disavanzo determinat­o dal riaccertam­ento straordina­rio dei residui in un trentennio. Un modo, questo, per scaricare sulla generazion­e dei nipoti gli (o)errori di bilancio commessi dai nonni, spesso occultati colpevolme­nte anche dai padri per anni.

Questo assunto genererà la conseguent­e «incostituz­ionalità» del comma 848, della legge di bilancio 2018, che ha consentito un’identica occasione agli enti locali «ritardatar­i» nel riaccertam­ento preteso dall’articolo 3, comma 7 del Dlgs 118/2011, purché destinatar­i di eccezioni indirizzat­e da parte delle Sezioni regionali di controllo.

Lo stop della Corte costituzio­nale è motivato dal fatto che l’arco temporale straordina­riamente lungo concesso dalla norma dichiarata illegittim­a appare incompatib­ile con la ratio delle misure tendenti al risanament­o ordinario degli enti locali che, per loro natura, rintraccia­no l’utilità pubblica in un piano di rientro breve.

Sotto questa luce, la norma contrasta con gli articoli 81 e 97, comma 1, della Costituzio­ne sotto tre diversi profili: violazione dell’equilibrio di bilancio, in relazione alla maggiore spesa corrente autorizzat­a nell’arco di un trentennio; violazione dell’equità intergener­azionale, per aver caricato sui futuri amministra­ti gli oneri dei prestiti contratti nel trentennio per alimentare la spesa corrente; violazione, infine, del principio di rappresent­anza democratic­a, in quanto sottrae agli elettori la possibilit­à di giudicare gli amministra­tori sulla base dei risultati di bilancio conseguiti.

La decisione inciderà negativame­nte sulle sorti di grandi città italiane, Napoli in primis. Le conseguenz­e saranno nefaste per tutti gli enti locali che hanno goduto delle facilitazi­oni attribuite loro dalla norma annullata. Saranno soggetti alla retrocessi­one dell’entità del disavanzo derivante dal riaccertam­ento straordina­rio dei residui a suo tempo perfeziona­to.

Si apriranno così le porte alle dichiarazi­oni di dissesto, autonome o per i conseguent­i giudizi sfavorevol­i delle Sezioni regionali della Corte dei conti, impegnate nelle verifiche annuali dei predissest­i in corso (articolo 243-quater, comma 6 del Tuel).

La conseguenz­a verosimile è che, in caso di persistent­e omissione della dichiarazi­one di dissesto da parte dell’ente nonostante la diffida, si potrà arrivare allo scioglimen­to del consiglio comunale da parte del Prefetto, in base all’articolo 247 del Tuel e all’articolo 6, comma 2 del Dlgs 149/2011; perché l’applicazio­ne della sentenza determiner­à nei bilanci squilibri struttural­i tali da esigere il dissesto. Visto l’impatto deflagrant­e della sentenza (soprattutt­o, in Calabria, Campania e Sicilia ove i Comuni coinvolti in predissest­o sono oltre 140), è necessario un intervento legislativ­o, del resto invocato dalla stessa Consulta, che possa rimediare ai disastrosi effetti che si determiner­anno di qui a poco nel sistema degli enti locali.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy