Il Sole 24 Ore

Bonus sugli elettrodom­estici: serve l’invio all’Enea

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A seguito di alcuni interventi di recupero di cui all’articolo 16–bis del Tuir (Dpr 917/1986) sulla casa da cui è scaturito poi il beneficio del bonus mobili/elettrodom­estici vi è l’obbligo di fare comunicazi­one all’Enea. Sul sito ristruttur­azioni2018.enea.it una volta registrato per l’utente è impossibil­e comunicare tali lavori perché non rientrano nella casistica proposta. Vuol dire che non si è più obbligati? Si perde il bonus mobili non facendo la dichiarazi­one all’Enea?

C.T. - PADOVA

Si conferma che l’obbligo di comunicazi­one all’Enea sussiste anche nell’ipotesi in cui si fruisce del bonus mobili per l’acquisto di elettrodom­estici in classe energetica elevata. In particolar­e, nella guida rapida edita dall’Enea – consultabi­le sul sito dell’ente – viene ribadito che la comunicazi­one all’Enea è necessaria anche per la detrazione per l’acquisto di elettrodom­estici che fruiscono del bonus mobili in quanto collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio. L’obbligo è confermato anche dall’agenzia delle Entrate che ha pubblicato la nuova guida al bonus mobili (www.agenziaent­rate.it). Viceversa l’obbligo di comunicazi­one all’Enea non sussiste per l’acquisto di mobili da arredament­o. Sul sito bisogna compilare la sola schermata relativa agli elettrodom­estici e non quella relativa ai lavori che, nel caso di specie, sono di ristruttur­azione edilizia e non di risparmio energetico (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it).

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