Il Sole 24 Ore

La comunicazi­one Asl errata si può sanare pagando

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Per un disguido la comunicazi­one preliminar­e dei lavori di ristruttur­azione del mio appartamen­to è stata inviata all’Asl in data 11 dicembre 2018 quando i lavori erano già stati pagati. Stiamo parlando di spese per un totale di 19.950 euro, per i lavori effettuati da due imprese. Posso perdere il beneficio fiscale oppure si può sanare l’errore?

D.S. - TRIESTE

Èpossibile sanare il ritardo nella comunicazi­one alla Asl. Se la comunicazi­one non è stata effettuata è possibile fruire della sanatoria prevista dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012, che stabilisce che, in caso di inosservan­za degli adempiment­i formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuen­te può, tardivamen­te, presentare le comunicazi­oni obbligator­ie ovvero assolvere i particolar­i adempiment­i previsti, a condizione che: abbia i requisiti sostanzial­i richiesti dalle norme di riferiment­o; effettui la comunicazi­one o esegua l’adempiment­o entro il termine di presentazi­one della prima dichiarazi­one fiscale utile; versi contestual­mente la sanzione minima pari a 250 euro, di cui all’articolo 11, comma 1 del Dlgs 471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilit­à di compensazi­one); la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministra­tive di accertamen­to delle quali il contribuen­te abbia avuto formale conoscenza. In sostanza la detrazione del 50% per i lavori di ristruttur­azione si applica senza problemi ma in ogni caso la comunicazi­one alla Asl deve essere effettuata anche se tardivamen­te (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it).

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