Il forfettario non può cedere le detrazioni «perdute»
Un professionista accede per la prima volta al regime forfettario a partire dall’anno 2019. Nel 2015 ha sostenuto importanti spese per il recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di un condominio che sta recuperando sotto forma di detrazione di imposta nel proprio modello Redditi. Visto che, optando per il regime forfettario, perde la possibilità di detrarre le spese per il recupero del patrimonio edilizio su parti comuni, può cedere il restante credito per detrazioni al coniuge o a terzi?
G.G. - BERGAMO
La risposta è negativa. L’articolo 1, commi 9–11, della legge 145/2018, prevede l’innalzamento a 65mila euro delle soglie per l’applicazione del cosiddetto regime forfettario dei minimi che consente alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, di fruire di una tassazione sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap con aliquota agevolata del 15%, qualora i ricavi o compensi dichiarati nell’anno precedente non superino – appunto – i 65mila euro (viene uniformata a tale importo la soglia massima di ricavi che consente l’accesso alla flat tax, a differenza del precedente regime forfettario dei minimi, per il quale le soglie erano differenziate in base all’attività esercitata). La conseguenza dell’opzione per la flat tax è l’impossibilità di portarsi in detrazione gli oneri sostenuti, compresi quelli della detrazione per le ristrutturazioni edilizie per spese sostenute negli anni precedenti e non ancora interamente detratte (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Le residue detrazioni possono essere cedute a familiari o terzi solo nell’ipotesi del trasferimento di proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento. Viceversa, la cessione del credito d’imposta è possibile per ecobonus e sismabonus ma solo fin dall’origine cioè anziché pagare si opta per la cessione del credito d’imposta all’impresa esecutrice dei lavori o a un soggetto collegato all’appalto. Dunque, nel caso esposto dal lettore non è possibile effettuare la cessione.