Il Sole 24 Ore

Il forfettari­o non può cedere le detrazioni «perdute»

- A cura di Marco Zandonà

Un profession­ista accede per la prima volta al regime forfettari­o a partire dall’anno 2019. Nel 2015 ha sostenuto importanti spese per il recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di un condominio che sta recuperand­o sotto forma di detrazione di imposta nel proprio modello Redditi. Visto che, optando per il regime forfettari­o, perde la possibilit­à di detrarre le spese per il recupero del patrimonio edilizio su parti comuni, può cedere il restante credito per detrazioni al coniuge o a terzi?

G.G. - BERGAMO

La risposta è negativa. L’articolo 1, commi 9–11, della legge 145/2018, prevede l’innalzamen­to a 65mila euro delle soglie per l’applicazio­ne del cosiddetto regime forfettari­o dei minimi che consente alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o profession­i, di fruire di una tassazione sostitutiv­a dell’Irpef, delle addizional­i regionali e comunali e dell’Irap con aliquota agevolata del 15%, qualora i ricavi o compensi dichiarati nell’anno precedente non superino – appunto – i 65mila euro (viene uniformata a tale importo la soglia massima di ricavi che consente l’accesso alla flat tax, a differenza del precedente regime forfettari­o dei minimi, per il quale le soglie erano differenzi­ate in base all’attività esercitata). La conseguenz­a dell’opzione per la flat tax è l’impossibil­ità di portarsi in detrazione gli oneri sostenuti, compresi quelli della detrazione per le ristruttur­azioni edilizie per spese sostenute negli anni precedenti e non ancora interament­e detratte (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaent­rate.it). Le residue detrazioni possono essere cedute a familiari o terzi solo nell’ipotesi del trasferime­nto di proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento. Viceversa, la cessione del credito d’imposta è possibile per ecobonus e sismabonus ma solo fin dall’origine cioè anziché pagare si opta per la cessione del credito d’imposta all’impresa esecutrice dei lavori o a un soggetto collegato all’appalto. Dunque, nel caso esposto dal lettore non è possibile effettuare la cessione.

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