Il Sole 24 Ore

Nota di variazione se manca la partita Iva del «gruppo»

- Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Dal 1° gennaio 2019, oltre alla fatturazio­ne elettronic­a, è in vigore anche il “gruppo Iva”. Alcuni fornitori, nonostante siano stati tempestiva­mente avvisati, hanno emesso fatture indicando la partita Iva della società aderente al gruppo Iva e non quella del gruppo stesso. In questi casi, la fattura è stata ricevuta dall’intermedia­rio in corrispond­enza della società e non del gruppo. Tali fatture emesse con la partita Iva della società (e non del gruppo) sono errate, e dunque devono essere stornate e riemesse correttame­nte dal fornitore? G.P. - MILANO

Dal momento che il gruppo Iva ha una propria (e autonoma) soggettivi­tà dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, si ritiene che nella fattura a questo destinata debba essere indicato il numero di partita Iva attribuito­gli. In tal senso si è espressa anche l’agenzia delle Entrate in una delle risposte (1.5) ai quesiti posti dal Cndcec nel gennaio scorso. In particolar­e, secondo le Entrate, «le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare – nella sezione cessionari­o/committent­e – la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipan­te al Gruppo a cui l’operazione è riferibile». Pertanto, le fatture emesse nei confronti del gruppo con l’indicazion­e della partita Iva del singolo partecipan­te dovrebbero essere oggetto di nota di variazione (a storno integrale) e riemesse con le modalità sopra riportate.

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