Nota di variazione se manca la partita Iva del «gruppo»
Dal 1° gennaio 2019, oltre alla fatturazione elettronica, è in vigore anche il “gruppo Iva”. Alcuni fornitori, nonostante siano stati tempestivamente avvisati, hanno emesso fatture indicando la partita Iva della società aderente al gruppo Iva e non quella del gruppo stesso. In questi casi, la fattura è stata ricevuta dall’intermediario in corrispondenza della società e non del gruppo. Tali fatture emesse con la partita Iva della società (e non del gruppo) sono errate, e dunque devono essere stornate e riemesse correttamente dal fornitore? G.P. - MILANO
Dal momento che il gruppo Iva ha una propria (e autonoma) soggettività dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, si ritiene che nella fattura a questo destinata debba essere indicato il numero di partita Iva attribuitogli. In tal senso si è espressa anche l’agenzia delle Entrate in una delle risposte (1.5) ai quesiti posti dal Cndcec nel gennaio scorso. In particolare, secondo le Entrate, «le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare – nella sezione cessionario/committente – la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile». Pertanto, le fatture emesse nei confronti del gruppo con l’indicazione della partita Iva del singolo partecipante dovrebbero essere oggetto di nota di variazione (a storno integrale) e riemesse con le modalità sopra riportate.