Il Sole 24 Ore

Iperammort­amento al 170% per l’investimen­to del 2019

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Una Srl operante nel settore delle confezioni di abbigliame­nto intende effettuare un investimen­to nel corso del 2019, pari a 120mila euro, per l’acquisto di una macchina da taglio automatizz­ata che risponde ai requisiti 4.0. Al fine di fruire dell’iperammort­amento, si chiede se l’azienda avrebbe dovuto effettuare l’ordine e pagare l’acconto del 20% nel 2018. Si precisa che l’investimen­to verrà realizzato interament­e nel corso del mese di maggio 2019 e non si tratta di un progetto avviato nel 2018. L’azienda potrebbe quindi sfruttare l’iperammort­amento del 170% a partire dal 2019, effettuand­o e pagando interament­e l’investimen­to nel 2019?

O avrebbe dovuto rispettare il vincolo dell’acconto nel corso del 2018?

V.C. - TARANTO

La società indicata nel quesito potrà fruire dell’iperammort­amento al 170% se effettua l’investimen­to nel 2019, in quanto la legge di Bilancio per il 2019 (legge 145/2018) ha prorogato la disciplina agevolativ­a anche agli investimen­ti in beni materiali strumental­i nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizio­ne. La proroga del termine entro il quale effettuare gli investimen­ti è stata accompagna­ta dalla ridetermin­azione delle percentual­i di agevolazio­ne: 170% per gli investimen­ti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimen­ti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e 50% per gli investimen­ti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Quindi, nel caso del lettore, con l’investimen­to che si attesta nel primo scaglione (fino a 2,5 milioni di euro), è stato convenient­e aspettare il 2019 in quanto l’agevolazio­ne potrà essere fruita al 170% invece che al 150 per cento. Si consideri, infine, che rimangono in essere le precedenti disposizio­ni per quanto riguarda l’intercones­sione del bene e la necessità di documentar­e il rispetto delle caratteris­tiche tecniche tali da includere

l’investimen­to nell’allegato A della legge di Bilancio per il 2017: mediante una dichiarazi­one resa dal legale rappresent­ante o, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizio­ne superiore a 500mila euro, un’apposita perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industrial­e iscritti nei rispettivi albi profession­ali, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificaz­ione accreditat­o.

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