Iperammortamento al 170% per l’investimento del 2019
Una Srl operante nel settore delle confezioni di abbigliamento intende effettuare un investimento nel corso del 2019, pari a 120mila euro, per l’acquisto di una macchina da taglio automatizzata che risponde ai requisiti 4.0. Al fine di fruire dell’iperammortamento, si chiede se l’azienda avrebbe dovuto effettuare l’ordine e pagare l’acconto del 20% nel 2018. Si precisa che l’investimento verrà realizzato interamente nel corso del mese di maggio 2019 e non si tratta di un progetto avviato nel 2018. L’azienda potrebbe quindi sfruttare l’iperammortamento del 170% a partire dal 2019, effettuando e pagando interamente l’investimento nel 2019?
O avrebbe dovuto rispettare il vincolo dell’acconto nel corso del 2018?
V.C. - TARANTO
La società indicata nel quesito potrà fruire dell’iperammortamento al 170% se effettua l’investimento nel 2019, in quanto la legge di Bilancio per il 2019 (legge 145/2018) ha prorogato la disciplina agevolativa anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La proroga del termine entro il quale effettuare gli investimenti è stata accompagnata dalla rideterminazione delle percentuali di agevolazione: 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Quindi, nel caso del lettore, con l’investimento che si attesta nel primo scaglione (fino a 2,5 milioni di euro), è stato conveniente aspettare il 2019 in quanto l’agevolazione potrà essere fruita al 170% invece che al 150 per cento. Si consideri, infine, che rimangono in essere le precedenti disposizioni per quanto riguarda l’interconessione del bene e la necessità di documentare il rispetto delle caratteristiche tecniche tali da includere
l’investimento nell’allegato A della legge di Bilancio per il 2017: mediante una dichiarazione resa dal legale rappresentante o, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, un’apposita perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.