Il Sole 24 Ore

Deducibile al 100% l’immobile sull’area acquistata prima

- A cura di Gianluca Dan

Una Srl ha acquistato il terreno edificabil­e sui cui ha poi costruito un immobile strumental­e, il cui costo viene quindi ammortizza­to al 100% in quanto l’area ha provenienz­a autonoma. Successiva­mente ha costruito sullo stesso terreno un nuovo fabbricato, il cui costo è stato sempre ammortizza­to al 100 per cento. Cinque anni fa ha acquistato un immobile strumental­e confinante, il cui costo di acquisto viene ammortizza­to all’80% (consideran­do il 20% indetraibi­le quale costo forfettari­o del terreno). Fruendo della residua volumetria dei due lotti, nel 2018 ha costruito un nuovo immobile, di cui circa il 60% insiste sul primo terreno acquistato e circa il 40% sul terreno dell’immobile acquistato cinque anni fa. È corretta la suddivisio­ne del costo di costruzion­e del nuovo immobile (2,3 milioni)per il 60% sul primo terreno e per il 40% sul terreno confinante? Sul primo valore verrà quindi calcolato l’ammortamen­to al 100% del costo, mentre sul residuo 40% verrà calcolato all’80 per cento?

L.M. - JESI

Non si ritiene corretta l’interpreta­zione del lettore, perché si propende per la deducibili­tà integrale della nuova costruzion­e. I commi 7 e 8 dell’articolo 36 del Dl 233/2006 limitano la deducibili­tà degli ammortamen­ti degli immobili strumental­i prevedendo

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