Deducibile al 100% l’immobile sull’area acquistata prima
Una Srl ha acquistato il terreno edificabile sui cui ha poi costruito un immobile strumentale, il cui costo viene quindi ammortizzato al 100% in quanto l’area ha provenienza autonoma. Successivamente ha costruito sullo stesso terreno un nuovo fabbricato, il cui costo è stato sempre ammortizzato al 100 per cento. Cinque anni fa ha acquistato un immobile strumentale confinante, il cui costo di acquisto viene ammortizzato all’80% (considerando il 20% indetraibile quale costo forfettario del terreno). Fruendo della residua volumetria dei due lotti, nel 2018 ha costruito un nuovo immobile, di cui circa il 60% insiste sul primo terreno acquistato e circa il 40% sul terreno dell’immobile acquistato cinque anni fa. È corretta la suddivisione del costo di costruzione del nuovo immobile (2,3 milioni)per il 60% sul primo terreno e per il 40% sul terreno confinante? Sul primo valore verrà quindi calcolato l’ammortamento al 100% del costo, mentre sul residuo 40% verrà calcolato all’80 per cento?
L.M. - JESI
Non si ritiene corretta l’interpretazione del lettore, perché si propende per la deducibilità integrale della nuova costruzione. I commi 7 e 8 dell’articolo 36 del Dl 233/2006 limitano la deducibilità degli ammortamenti degli immobili strumentali prevedendo