Il Sole 24 Ore

Fattura ricevuta in «reverse» da integrare con codice TD20

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In caso di reverse charge da parte del fornitore, il cessionari­o fa l’autofattur­a con l’Iva indicando solo il codice “TD1”? Nel caso si volesse farla per una fornitura dalla Ue, quale codice sarebbe da usare per evitare l’esterometr­o?

G.I. - OMEGNA

Secondo le indicazion­i fornite nel provvedime­nto 89757 del 30 aprile 2018, l’integrazio­ne da parte del cessionari­o della fattura emessa in reverse charge dal cedente o prestatore costituisc­e un «TipoDocume­nto» “TD20”.

A decorrere dal periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo specifiche eccezioni, a trasmetter­e telematica­mente all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazion­i di servizi che intercorro­no con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 3–bis, del Dlgs 127/2015). Sono obbligati alla comunicazi­one tutti i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Mentre sono esonerati dalla comunicazi­one in esame i soggetti che operano in base: al regime di vantaggio per l’imprendito­ria giovanile ex articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011 (abrogato ma ancora applicabil­e da

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