La vendita di cubatura è comunque imponibile
I comproprietari di un appartamento, dietro il pagamento di un corrispettivo, cedono a un terzo (proprietario di un altro appartamento nello stesso immobile) la volumetria loro spettante per un possibile ampliamento del loro appartamento. Il terzo sfrutterà tale volumetria acquistata per aumentare la cubatura del proprio appartamento. Il corrispettivo incassato è oggetto di tassazione? In caso affermativo, in quale quadro della denuncia dei redditi va indicato?
L.D. - ANCONA
L’amministrazione finanziaria ha di recente ribadito il proprio assunto in merito alla natura giuridica del diritto di cubatura (o volumetria), qualificandolo quale diritto reale di natura immobiliare (risoluzioni 80/E/2018 e 233/E/ 2009). Il risvolto fiscale (che non si limita a quello reddituale) di questa impostazione interpretativa induce a ritenere che la cessione onerosa di tale diritto dia luogo a una plusvalenza imponibile in base al combinato disposto degli articoli 9 e 67 del Tuir (Dpr 917/86), tenendo presenti tuttavia le favorevoli esimenti reddituali previste da quest’ultima norma (lettera b), la cui operatività si verifica al maturare del possesso superiore a cinque anni, o con l’acquisizione a titolo successorio dell’appartamento cui la cubatura da cedere inerisce (differenti e più articolate sono le considerazioni da farsi qualora questo diritto si correli a un terreno).
Invece, la dottrina – partendo da pronunce di segno contrario, sia di merito (in particolare, Ctr Piemonte sentenza del 721 dell’8 giugno 2016) che di legittimità – ha attribuito alla cubatura la consistenza di un diritto mobiliare poiché «non presenta nessuno di quei caratteri di immediatezza e di inerenza che sono i tratti identificativi di qualsiasi diritto reale» (Sole 24 Ore del 18 luglio 2016). In quest’ultimo contesto è comunque possibile ravvisare la sussistenza di un diritto la cui cessione dà luogo al conseguimento di un reddito derivante dall’assunzione dell’obbligo di fare non fare e permettere, previsto dalla lettera l, articolo 67, del Tuir (Dpr 917/1986), e come tale sempre imponibile a prescindere dalla durata della sua titolarità o dall’origine della sua acquisizione.
Il quadro RL del modello Redditi persone fisiche verrà utilizzato in entrambi i casi: il rigo RL6 per accogliere la plusvalenza immobiliare, eventualmente tassabile; il rigo RL16 per il corrispettivo netto derivante dall’assunzione dell’obbligo di fare non fare e permettere.