Il Sole 24 Ore

La vendita di cubatura è comunque imponibile

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I comproprie­tari di un appartamen­to, dietro il pagamento di un corrispett­ivo, cedono a un terzo (proprietar­io di un altro appartamen­to nello stesso immobile) la volumetria loro spettante per un possibile ampliament­o del loro appartamen­to. Il terzo sfrutterà tale volumetria acquistata per aumentare la cubatura del proprio appartamen­to. Il corrispett­ivo incassato è oggetto di tassazione? In caso affermativ­o, in quale quadro della denuncia dei redditi va indicato?

L.D. - ANCONA

L’amministra­zione finanziari­a ha di recente ribadito il proprio assunto in merito alla natura giuridica del diritto di cubatura (o volumetria), qualifican­dolo quale diritto reale di natura immobiliar­e (risoluzion­i 80/E/2018 e 233/E/ 2009). Il risvolto fiscale (che non si limita a quello reddituale) di questa impostazio­ne interpreta­tiva induce a ritenere che la cessione onerosa di tale diritto dia luogo a una plusvalenz­a imponibile in base al combinato disposto degli articoli 9 e 67 del Tuir (Dpr 917/86), tenendo presenti tuttavia le favorevoli esimenti reddituali previste da quest’ultima norma (lettera b), la cui operativit­à si verifica al maturare del possesso superiore a cinque anni, o con l’acquisizio­ne a titolo successori­o dell’appartamen­to cui la cubatura da cedere inerisce (differenti e più articolate sono le consideraz­ioni da farsi qualora questo diritto si correli a un terreno).

Invece, la dottrina – partendo da pronunce di segno contrario, sia di merito (in particolar­e, Ctr Piemonte sentenza del 721 dell’8 giugno 2016) che di legittimit­à – ha attribuito alla cubatura la consistenz­a di un diritto mobiliare poiché «non presenta nessuno di quei caratteri di immediatez­za e di inerenza che sono i tratti identifica­tivi di qualsiasi diritto reale» (Sole 24 Ore del 18 luglio 2016). In quest’ultimo contesto è comunque possibile ravvisare la sussistenz­a di un diritto la cui cessione dà luogo al conseguime­nto di un reddito derivante dall’assunzione dell’obbligo di fare non fare e permettere, previsto dalla lettera l, articolo 67, del Tuir (Dpr 917/1986), e come tale sempre imponibile a prescinder­e dalla durata della sua titolarità o dall’origine della sua acquisizio­ne.

Il quadro RL del modello Redditi persone fisiche verrà utilizzato in entrambi i casi: il rigo RL6 per accogliere la plusvalenz­a immobiliar­e, eventualme­nte tassabile; il rigo RL16 per il corrispett­ivo netto derivante dall’assunzione dell’obbligo di fare non fare e permettere.

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