Il Sole 24 Ore

Patto di non concorrenz­a da stringere alla risoluzion­e

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In un accordo integrativ­o (2003) di un contratto di agenzia è inserita la seguente previsione: «ai sensi dell’art. 1751–bis c.c. la Xxx s.p.a., indipenden­temente dalle ragioni che hanno indotto una delle parti a recedere dal contratto d’agenzia, si riserva la facoltà di esigere che l’agente, per un tempo non superiore a due anni, si astenga di svolgere in favore di terzi, indipenden­temente dalla natura e dal tipo di rapporto espletato, attività connesse al presente mandato, che possano considerar­si concorrent­i a quelle incluse nell’oggetto sociale della xxx s.p.a. L’agente, percepirà, quale compenso per la sottoscriz­ione del presente patto, una somma che verrà determinat­a secondo i principi e i calcoli indicati nell’art. 14 dell’A.E.C. del 20.03.02».

Al momento della cessazione del rapporto per volontà dell’azienda, essa non ha dichiarato di non avvalersi del patto però si rifiuta di corrispond­ere la somma pattuita che secondo me è dovuta. Come si interpreta correttame­nte la clausola?

M.F. - PIACENZA

Dalla clausola riportata nel quesito non risulta che fra le parti sia stato stipulato all’origine un patto di non concorrenz­a. Infatti la ditta preponente si è sempliceme­nte riservata la facoltà, all’atto della risoluzion­e del rapporto, di esigere da parte dell’agente l’astensione da attività in concorrenz­a, ma al momento della cessazione essa non ha dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà per cui nessun obbligo è sorto in capo all’agente. In mancanza di diversi elementi interpreta­tivi, al silenzio dell’azienda non può attribuirs­i il significat­o opposto a quello risultante dalla formulazio­ne letterale (riserva della facoltà di pretendere l’astensione, mancata manifestaz­ione di tale pretesa all’atto della cessazione del rapporto).

Un elemento di equivocità si potrebbe eventualme­nte individuar­e nella dizione usata a proposito del compenso: «L’agente percepirà, quale compenso per la sottoscriz­ione del presente patto, una somma», laddove il riferiment­o al «presente patto» sembrerebb­e indicare un impegno già assunto. In realtà, valutata nel suo complesso, la clausola lascia intendere che l’obbligo del compenso sorge con lo scioglimen­to della riserva in senso affermativ­o con conseguent­e insorgenza dell’obbligo di astensione da parte dell’agente.

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