Limite dei 24 mesi ai contratti dell’albergo non stagionale
Una ditta esercente attività alberghiera non stagionale, cioè ad apertura annuale (Ccnl Settore turismo) con alle dipendenze lavoratori a tempo indeterminato, nei periodi di intensificazione di attività lavorativa – come ad esempio periodo estivo, periodo natalizio – può assumere addetti alla reception, camerieri di sala, camerieri ai piani con contratto a tempo determinato, considerandoli come lavoratori stagionali e quindi senza che siano soggetti al limite dei 24 mesi complessivi di contratti a tempo determinato?
L.C. - TARANTO
L’allegato 1 al Dpr 1525/1963, al numero 48, ai fini della stagionalità, contempla le «attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi»: tale previsione, però, non si applica nel caso della struttura menzionata nel quesito, data l’apertura annuale.
Occorre quindi rifarsi al contenuto del contratto collettivo nazionale o eventualmente aziendale, per capire cosa prevede. In alternativa, l’albergo può considerare la possibilità di stipulare un nuovo accordo aziendale in tal senso.
In ogni caso si segnala l’accordo del 31 ottobre 2018, stipulato da Federalberghi e i sindacati per disciplinare tale materia.