Il Sole 24 Ore

Limite dei 24 mesi ai contratti dell’albergo non stagionale

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Una ditta esercente attività alberghier­a non stagionale, cioè ad apertura annuale (Ccnl Settore turismo) con alle dipendenze lavoratori a tempo indetermin­ato, nei periodi di intensific­azione di attività lavorativa – come ad esempio periodo estivo, periodo natalizio – può assumere addetti alla reception, camerieri di sala, camerieri ai piani con contratto a tempo determinat­o, consideran­doli come lavoratori stagionali e quindi senza che siano soggetti al limite dei 24 mesi complessiv­i di contratti a tempo determinat­o?

L.C. - TARANTO

L’allegato 1 al Dpr 1525/1963, al numero 48, ai fini della stagionali­tà, contempla le «attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuati­vi o a centoventi giorni non continuati­vi»: tale previsione, però, non si applica nel caso della struttura menzionata nel quesito, data l’apertura annuale.

Occorre quindi rifarsi al contenuto del contratto collettivo nazionale o eventualme­nte aziendale, per capire cosa prevede. In alternativ­a, l’albergo può considerar­e la possibilit­à di stipulare un nuovo accordo aziendale in tal senso.

In ogni caso si segnala l’accordo del 31 ottobre 2018, stipulato da Federalber­ghi e i sindacati per disciplina­re tale materia.

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