Al lavoro fino al parto in assenza di circolare Inps
Sono una futura mamma che desidererebbe fruire del congedo maternità introdotto dalla legge di Bilancio 2019 per lavorare fino alla data del parto, utilizzando poi tutti i cinque mesi di maternità obbligatoria dopo tale data. Il mio problema in questo momento è che sembra non vi sia possibilità di presentare la domanda alla sede Inps di competenza fino a che non verrà emanata una circolare che ne ufficializzi l’introduzione.
La data prevista del parto è il 6 aprile. Poiché, dunque, si avvicina, sono stata costretta a presentare domanda di flessibilità per poter lavorare anche l’ottavo mese (tale domanda mi permette di entrare in maternità obbligatoria un mese prima della data del parto).
Esiste un modo per poter usufruire della nuova normativa senza dover per forza aspettare la circolare Inps?
G.S. - RAPALLO
L’articolo 16 del Dlgs 151/001, dispone che è vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20 (un mese prima e quattro dopo il parto); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, se il parto avvenga in data anticipata a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi. La legge 145/2018, con il comma 485 dell’articolo 1, ha aggiunto il comma 1.1 il quale dispone che, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo il parto nei cinque mesi successivi allo stesso, purché il medico specialista del Ssn o convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Occorre, quindi, anzitutto che lei disponga della certificazione del medico specialista del Ssn (o convenzionato) e del medico competente.
La norma non richiede la circolare esplicativa dell’Inps perché è chiara e l’Istituto dovrà attenersi a quanto stabilito. Tuttavia può verificarsi che le procedure telematiche Inps non consentano ancora l’invio delle domande e ciò frena la possibilità di fruire della novità, esponendo la lavoratrice anche a un eventuale contenzioso.