Il Sole 24 Ore

Al lavoro fino al parto in assenza di circolare Inps

- Alberto Bosco e Josef Tschöll

Sono una futura mamma che desiderere­bbe fruire del congedo maternità introdotto dalla legge di Bilancio 2019 per lavorare fino alla data del parto, utilizzand­o poi tutti i cinque mesi di maternità obbligator­ia dopo tale data. Il mio problema in questo momento è che sembra non vi sia possibilit­à di presentare la domanda alla sede Inps di competenza fino a che non verrà emanata una circolare che ne ufficializ­zi l’introduzio­ne.

La data prevista del parto è il 6 aprile. Poiché, dunque, si avvicina, sono stata costretta a presentare domanda di flessibili­tà per poter lavorare anche l’ottavo mese (tale domanda mi permette di entrare in maternità obbligator­ia un mese prima della data del parto).

Esiste un modo per poter usufruire della nuova normativa senza dover per forza aspettare la circolare Inps?

G.S. - RAPALLO

L’articolo 16 del Dlgs 151/001, dispone che è vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20 (un mese prima e quattro dopo il parto); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorre­nte tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, se il parto avvenga in data anticipata a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessiv­o di cinque mesi. La legge 145/2018, con il comma 485 dell’articolo 1, ha aggiunto il comma 1.1 il quale dispone che, in alternativ­a a quanto disposto dal comma 1, è riconosciu­ta alle lavoratric­i la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo il parto nei cinque mesi successivi allo stesso, purché il medico specialist­a del Ssn o convenzion­ato e il medico competente ai fini della prevenzion­e e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizi­o alla salute della gestante e del nascituro. Occorre, quindi, anzitutto che lei disponga della certificaz­ione del medico specialist­a del Ssn (o convenzion­ato) e del medico competente.

La norma non richiede la circolare esplicativ­a dell’Inps perché è chiara e l’Istituto dovrà attenersi a quanto stabilito. Tuttavia può verificars­i che le procedure telematich­e Inps non consentano ancora l’invio delle domande e ciò frena la possibilit­à di fruire della novità, esponendo la lavoratric­e anche a un eventuale contenzios­o.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy