Il Sole 24 Ore

Contributi­vo se entro il 1995 si contano meno di 18 anni

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Un contribuen­te è in procinto di presentare domanda di pensione anticipata (42 anni e dieci mesi di anzianità lavorativa; contributi versati dal 1° giugno 1976 come dipendente, unico ente Inps). Al momento di presentazi­one della domanda gli viene comunicato che è obbligator­io presentarl­a con il sistema misto, avendo anzianità lavorativa di 19 anni e sei mesi entro il 1° gennaio 1996. Risulta corretta la risposta fornita dal Caf o è possibile optare per il sistema contributi­vo? In caso di mancata possibilit­à di opzione, si può presentare ricorso al fine di recuperare i contributi versati in eccedenza? M.A. - ALBA

La risposta è negativa. Infatti, l’opzione al sistema contributi­vo ex articolo 1, comma 23, della legge 335/1995 è possibile a condizione che si abbia meno di diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995, e almeno 15 anni di contributi, di cui cinque a decorrere dal 1° gennaio 1996. I requisiti devono sussistere contempora­neamente e il lettore non li può vantare. Qualora risulti accreditat­o figurativa­mente il servizio militare, occorrerà verificare se – dalla cancellazi­one di tale periodo, possibile come previsto dal messaggio Inps 4987/2017 – il lettore riesca a non raggiunger­e i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In tal caso, sarà possibile accedere all’opzione. In caso contrario, non risulterà possibile recuperare alcun contributo, poiché il sistema previdenzi­ale italiano è un sistema a ripartizio­ne con funzione costituzio­nalmente garantita in base all’articolo 38 della Costituzio­ne.

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