Tre mesi di finestra mobile per la pensione anticipata
Ad agosto 2016, grazie all’articolo 4, della legge 92/2012 (legge Fornero), sono andato in isopensione. Il documento che all’epoca mi rilasciò l’Inps spiegava che con le norme allora vigenti avrei conseguito la pensione anticipata a decorrere dal 1° luglio 2019, con 43 anni e tre mesi di contributi. Per effetto del Dl 4/2019 sarei dovuto andare in pensione il 1° febbraio 2019 (invece che il 1° luglio 2019), a causa del blocco dei cinque mesi di aspettativa di vita, e percepire il primo assegno tre mesi dopo per effetto della finestra mobile. Ho letto che una domanda di pensione, per non incappare in penalità, va presentata prima della maturazione dei requisiti contributivi. Ma essendo passati solo due giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Dl 4/19 (28 gennaio) alla maturazione dei contributi (1° febbraio), nel mio caso non ci sono stati i tempi per poter procedere con la domanda di pensione. Come e quando dovrei presentare la domanda, senza perdere soldi?
L.S. - ROMA
La pensione non avrebbe avuto comunque decorrenza prima del 1° maggio 2019 considerato che, dal perfezionamento del requisito contributivo di 42 anni e dieci mesi, devono comunque trascorrere tre mesi (finestra mobile). Motivo per cui non si comprende l’apprensione del lettore nel non aver presentato domanda a fine gennaio 2019. Come precisato dall’Inps con la circolare 10/2019, le isopensioni con decorrenza entro il 1° gennaio 2019 (come nel caso del lettore) continueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norme vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi di cui all’articolo 15 del Dl 4/2019. Pertanto, se il lettore vorrà accedere alla pensione dal 1° maggio 2019, dovrà presentare la domanda; altrimenti vi accederà il 1° luglio 2019.