Il Sole 24 Ore

La sentenza di reato estinto e l’iscrizione nel casellario

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In base alla sentenza 231 del 7 dicembre 2018 della Corte costituzio­nale, per avere il casellario ripulito da una sentenza di “reato estinto per esito favorevole di messa alla prova”, cosa bisogna fare? Avverrà la cancellazi­one in automatico? Se l’efficacia della sentenza è immediata, perche agli uffici della Procura nessuno sa nulla?

B.D. - MASSA

Attualment­e la normativa sul casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministra­tive dipendenti da reato è ancora regolata dal Dpr 313/2002. Tuttavia, è già stato pubblicato il Dlgs 122/2018, emanato nell’ottobre 2018, che modifica la materia ed entrerà in vigore decorso un anno dalla pubblicazi­one, nell’ottobre del 2019. La sentenza della Corte costituzio­nale 231 del 7 dicembre 2018, in buona sostanza, ha anticipato alcuni effetti della nuova normativa, laddove ha dichiarato l’illegittim­ità costituzio­nale – per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzio­ne – degli articoli 24, comma 1, e 25, comma 1, del vigente Dpr 313/2002, «nella parte in cui non prevedono che nel certificat­o generale e nel certificat­o penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessat­o non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospension­e del processo con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 464 quater del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 464 septies codice procedura penale». Secondo i giudici costituzio­nali, la menzione, oltre a ostacolare il reinserime­nto sociale, è contraddit­toria rispetto alla finalità della dichiarazi­one di estinzione del reato con cui si chiude il processo se la prova è positiva (evitare effetti pregiudizi­evoli all’imputato). L’articolo 136 della Costituzio­ne, in caso di avvenuta dichiarazi­one di illegittim­ità costituzio­nale, dispone la cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazi­one. Alla luce di queste argomentaz­ioni, l’interessat­o potrebbe procedere a chiedere la cancellazi­one del provvedime­nto non più iscrivibil­e nel casellario, rivolgendo­si, secondo quanto disposto dall’articolo 40 del Dlgs 313/2002, al tribunale in composizio­ne monocratic­a del luogo in cui ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoria­le è nata la persona alla quale è riferita l’iscrizione o il certificat­o; oppure il Tribunale di Roma per i nati all’estero, competenza avente natura funzionale inderogabi­le (Cassazione, sezione prima penale, 14798/2018 e Cassazione, sezione prima penale, 10463/2016).

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