La sentenza di reato estinto e l’iscrizione nel casellario
In base alla sentenza 231 del 7 dicembre 2018 della Corte costituzionale, per avere il casellario ripulito da una sentenza di “reato estinto per esito favorevole di messa alla prova”, cosa bisogna fare? Avverrà la cancellazione in automatico? Se l’efficacia della sentenza è immediata, perche agli uffici della Procura nessuno sa nulla?
B.D. - MASSA
Attualmente la normativa sul casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è ancora regolata dal Dpr 313/2002. Tuttavia, è già stato pubblicato il Dlgs 122/2018, emanato nell’ottobre 2018, che modifica la materia ed entrerà in vigore decorso un anno dalla pubblicazione, nell’ottobre del 2019. La sentenza della Corte costituzionale 231 del 7 dicembre 2018, in buona sostanza, ha anticipato alcuni effetti della nuova normativa, laddove ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione – degli articoli 24, comma 1, e 25, comma 1, del vigente Dpr 313/2002, «nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 464 quater del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 464 septies codice procedura penale». Secondo i giudici costituzionali, la menzione, oltre a ostacolare il reinserimento sociale, è contraddittoria rispetto alla finalità della dichiarazione di estinzione del reato con cui si chiude il processo se la prova è positiva (evitare effetti pregiudizievoli all’imputato). L’articolo 136 della Costituzione, in caso di avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, dispone la cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione. Alla luce di queste argomentazioni, l’interessato potrebbe procedere a chiedere la cancellazione del provvedimento non più iscrivibile nel casellario, rivolgendosi, secondo quanto disposto dall’articolo 40 del Dlgs 313/2002, al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona alla quale è riferita l’iscrizione o il certificato; oppure il Tribunale di Roma per i nati all’estero, competenza avente natura funzionale inderogabile (Cassazione, sezione prima penale, 14798/2018 e Cassazione, sezione prima penale, 10463/2016).