Nessuna responsabilità se il coinquilino fuma cannabis
Sono uno dei tre conduttori di un contratto di locazione abitativa per studenti universitari: deteniamo l’intero appartamento e non le singole stanze, e siamo eventualmente obbligati in solido qualora qualcuno non adempia alle prestazioni dovute.
La scorsa notte ho sentito un forte odore di marijuana provenire dalla stanza di un coinquilino: mi chiedo cosa potrebbe accadere a me e alla terza inquilina qualora costui detenesse elevati quantitativi di droga o addirittura ne praticasse la coltivazione e fosse rintracciato dalle forze dell’ordine per qualunque motivo.
Potrei, in qualche modo, essere considerato una sorta di complice (specifico: al momento ho solo sentito l’odore derivante dalla combustione della cannabis), visto anche il contenuto del contratto? L.M. - TARANTO
Il processo di parziale e moderata liberalizzazione della cannabis cosiddetta “leggera” ha subìto una brusca battuta di arresto per la recente bocciatura da parte del Consiglio superiore della Sanità, che non ha escluso la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da inflorescenza di canapa. La cannabis, pertanto, è autorizzata solo per scopo terapeutico dietro prescrizione medica, per moderare il dolore cronico in pazienti affetti da gravi malattie neurologiche o oncologiche. Tuttavia, con il referendum abrogativo del 1993 e il conseguente Dpr 171/1993, nonché il successivo Dl 272/2005, convertito in legge 49/2006, è stato depenalizzato l’uso personale di sostanze stupefacenti, che pertanto costituisce un illecito amministrativo, non rilevante sotto il profilo penale. Resta invece un reato rilevante ex articolo 73, comma 1–bis, del Dpr 309/1990 (Testo unico sulla droga) spacciare (ovvero importare, esportare, acquistare, ricevere o detenere) quantità non modeste di sostanze psicotrope. Il decreto attuativo del ministero della Salute dell’11 aprile 2006 espone una tabella riepilogativa dei limiti quantitativi massimi al di sotto dei quali il possesso di sostanze psicotrope viene considerato per uso personale: per la cannabis, si tratta di circa 20 spinelli confezionati. Premesso ciò, sotto il profilo giuridico è opportuno precisare che la responsabilità penale è strettamente personale e l’ipotetico concorso di altre persone nella commissione di un reato dev’essere altrettanto provato. Né la semplice circostanza della coabitazione di studenti nel medesimo appartamento, oppure la cointestazione nel contratto di locazione possono costituire, alla luce di quanto riferito nel quesito, presupposto o indizio di colpevolezza. È altresì evidente che, se la polizia dovesse sospettare che nell’appartamento viene praticato lo spaccio, potrebbe, nelle necessarie condizioni e autorizzazioni di legge, sottoporre a perquisizione tutti gli ambienti della casa.