Il Sole 24 Ore

Nessuna responsabi­lità se il coinquilin­o fuma cannabis

- A cura di Daniele Ciuti

Sono uno dei tre conduttori di un contratto di locazione abitativa per studenti universita­ri: deteniamo l’intero appartamen­to e non le singole stanze, e siamo eventualme­nte obbligati in solido qualora qualcuno non adempia alle prestazion­i dovute.

La scorsa notte ho sentito un forte odore di marijuana provenire dalla stanza di un coinquilin­o: mi chiedo cosa potrebbe accadere a me e alla terza inquilina qualora costui detenesse elevati quantitati­vi di droga o addirittur­a ne praticasse la coltivazio­ne e fosse rintraccia­to dalle forze dell’ordine per qualunque motivo.

Potrei, in qualche modo, essere considerat­o una sorta di complice (specifico: al momento ho solo sentito l’odore derivante dalla combustion­e della cannabis), visto anche il contenuto del contratto? L.M. - TARANTO

Il processo di parziale e moderata liberalizz­azione della cannabis cosiddetta “leggera” ha subìto una brusca battuta di arresto per la recente bocciatura da parte del Consiglio superiore della Sanità, che non ha escluso la pericolosi­tà dei prodotti contenenti o costituiti da infloresce­nza di canapa. La cannabis, pertanto, è autorizzat­a solo per scopo terapeutic­o dietro prescrizio­ne medica, per moderare il dolore cronico in pazienti affetti da gravi malattie neurologic­he o oncologich­e. Tuttavia, con il referendum abrogativo del 1993 e il conseguent­e Dpr 171/1993, nonché il successivo Dl 272/2005, convertito in legge 49/2006, è stato depenalizz­ato l’uso personale di sostanze stupefacen­ti, che pertanto costituisc­e un illecito amministra­tivo, non rilevante sotto il profilo penale. Resta invece un reato rilevante ex articolo 73, comma 1–bis, del Dpr 309/1990 (Testo unico sulla droga) spacciare (ovvero importare, esportare, acquistare, ricevere o detenere) quantità non modeste di sostanze psicotrope. Il decreto attuativo del ministero della Salute dell’11 aprile 2006 espone una tabella riepilogat­iva dei limiti quantitati­vi massimi al di sotto dei quali il possesso di sostanze psicotrope viene considerat­o per uso personale: per la cannabis, si tratta di circa 20 spinelli confeziona­ti. Premesso ciò, sotto il profilo giuridico è opportuno precisare che la responsabi­lità penale è strettamen­te personale e l’ipotetico concorso di altre persone nella commission­e di un reato dev’essere altrettant­o provato. Né la semplice circostanz­a della coabitazio­ne di studenti nel medesimo appartamen­to, oppure la cointestaz­ione nel contratto di locazione possono costituire, alla luce di quanto riferito nel quesito, presuppost­o o indizio di colpevolez­za. È altresì evidente che, se la polizia dovesse sospettare che nell’appartamen­to viene praticato lo spaccio, potrebbe, nelle necessarie condizioni e autorizzaz­ioni di legge, sottoporre a perquisizi­one tutti gli ambienti della casa.

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