Calcolo del valore del veicolo per la «furto e incendio»
Ho acquistato un’auto adibita all’attività di taxi (veicolo aziendale con Iva detraibile al 100%) del valore di 45mila euro oltre Iva, pari a 9.900 euro. Volendo assicurare la vettura contro furto, incendio e danni propri, la compagnia di assicurazione chiede il premio su una somma assicurata comprensiva dell’Iva, pari a un totale di 54.900 euro.
In caso di sinistro viene però risarcito solo l’importo al netto dell’Iva, visto che nel regime di impresa detraggo l’imposta.
Dunque, la compagnia risarcirà al massimo 45mila euro. È corretta la pretesa da parte della compagnia di assicurazione di indicare in polizza un valore assicurato di 54.900 euro, con relativo premio da pagare?
O basterebbe un massimale di 45mila euro?
H.V. - BOLZANO
Nell’ambito delle polizze Rc auto, generalmente il calcolo dell’assicurazione contro il furto o l’incendio di un’auto nuova prende come riferimento, per il primo anno, il valore a nuovo del veicolo, ovvero il valore corrispondente al prezzo d’acquisto dello stesso automezzo, comprensivo di Iva.
Per gli anni successivi al primo, invece, si fa riferimento al valore commerciale del veicolo, ossia il valore che ha il mezzo al momento del sinistro, da calcolarsi sottraendo l’Iva al prezzo d’acquisto e applicando ulteriori parametri riferiti alla classe ed alla commerciabilità del veicolo. Tali parametri sono quelli comunemente riportati nei listini dell’usato presenti nelle riviste specializzate del settore.