Il Sole 24 Ore

Odori molesti, sì a interventi nei confronti dell’inquilino

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L’assemblea, in base all’articolo 70 delle Disposizio­ni attuative del Codice civile, può sanzionare l’inquilino che commette un’infrazione al regolament­o di condominio o deve sanzionare il proprietar­io della relativa unità immobiliar­e? Tale sanzione può essere applicata per i disturbi di rumori o odori provenient­i dalla singola unità immobiliar­e o soltanto a tutto ciò che riguarda specificam­ente l’uso delle proprietà comuni (androne, scale, cortili, eccetera)? Il regolament­o di condominio spesso pone dei divieti o disposizio­ni che riguardano norme di civile convivenza e non strettamen­te l’uso di parti comuni.

A.L. - PARMA

L’articolo 70 delle Disposizio­ni di Attuazione al Codice civile – che è norma speciale (non avente effetti reali) – secondo cui, «per le infrazioni al regolament­o di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministra­zione dispone per le spese ordinarie. L’irrogazion­e della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranz­e di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile (maggioranz­a degli intervenut­i e 500 millesimi, ndr)» è applicabil­e ai soli condòmini (e non ai terzi).

Ove il regolament­o condominia­le dello stabile sia stato espressame­nte accettato dall’inquilino all’atto della firma del contratto di locazione, la sua violazione può essere motivo di contestazi­one nell’ambito dei rapporti tra locatore e conduttore.

In ogni caso – senza entrare nel merito delle differenze tra azione reale e azione inibitoria, in materia di immissioni – i condòmini, in caso di rumori o odori molesti, possono agire contro il proprietar­io o contro l’occupante dell’alloggio, a norma dell’articolo 844 del Codice civile, sulla scorta della giurisprud­enza secondo cui, «l’azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabil­ità ex articolo 844 del Codice Civile può essere esperita anche nei confronti dell’autore materiale delle emissioni, che non sia proprietar­io dell’immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del conduttore, quando allo stesso debba essere imposto un facere o un non facere suscettibi­le di esecuzione forzata in caso di diniego o l’attore chieda sempliceme­nte la cessazione delle immissioni. L’azione va – invece – proposta nei confronti del proprietar­io se mira al conseguime­nto di un effetto reale, come avviene quando è volta a far accertare in via definitiva l’illegittim­ità delle immissioni o ad ottenere il compimento delle modifiche struttural­i del bene indispensa­bili per farle cessare» (Cassazione, 8999/2005).

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