La prescrizione del rimborso dell’oblazione in eccesso
Nel 1986 ho effettuato un versamento (di cui conservo ricevuta) per fruire del condono di un immobile, ma non ho ottenuto la relativa attestazione dal Comune. Nel 2014 ho dovuto domandare tale attestazione, per motivi inerenti la vendita dell’immobile, ma il Comune ha richiesto un nuovo versamento di importo pressocché pari al precedente. Ho effettuato il pagamento per motivi di urgenza. Esistono i termini giuridici e, soprattutto, temporali, per ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato?
I.F. - MESSINA
Come stabilito dall’articolo 35, comma 18, della legge 47/1985, il diritto al rimborso degli importi versati in eccesso a titolo di oblazione si prescrive in 36 mesi: termine che, nel caso di specie e visto l’accoglimento espresso della domanda di sanatoria, decorre dalla comunicazione del relativo provvedimento da parte del Comune con cui sono state accertate (e richieste) le somme a conguaglio. Il termine di 36 mesi è però di carattere precauzionale, in quanto parte della giurisprudenza amministrativa ritiene addirittura che basti il solo rispetto del termine ordinario di prescrizione
decennale, decorrente sempre dalla comunicazione dell’esatto ammontare dovuto al Comune (si veda, in tal senso, Tar Lazio–Roma, sezione 2–ter, 8989/2018).