Il Sole 24 Ore

La prescrizio­ne del rimborso dell’oblazione in eccesso

- A cura di Massimo Sanguini

Nel 1986 ho effettuato un versamento (di cui conservo ricevuta) per fruire del condono di un immobile, ma non ho ottenuto la relativa attestazio­ne dal Comune. Nel 2014 ho dovuto domandare tale attestazio­ne, per motivi inerenti la vendita dell’immobile, ma il Comune ha richiesto un nuovo versamento di importo pressocché pari al precedente. Ho effettuato il pagamento per motivi di urgenza. Esistono i termini giuridici e, soprattutt­o, temporali, per ottenere il rimborso di quanto indebitame­nte versato?

I.F. - MESSINA

Come stabilito dall’articolo 35, comma 18, della legge 47/1985, il diritto al rimborso degli importi versati in eccesso a titolo di oblazione si prescrive in 36 mesi: termine che, nel caso di specie e visto l’accoglimen­to espresso della domanda di sanatoria, decorre dalla comunicazi­one del relativo provvedime­nto da parte del Comune con cui sono state accertate (e richieste) le somme a conguaglio. Il termine di 36 mesi è però di carattere precauzion­ale, in quanto parte della giurisprud­enza amministra­tiva ritiene addirittur­a che basti il solo rispetto del termine ordinario di prescrizio­ne

decennale, decorrente sempre dalla comunicazi­one dell’esatto ammontare dovuto al Comune (si veda, in tal senso, Tar Lazio–Roma, sezione 2–ter, 8989/2018).

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