Multe ai condòmini: serve la delibera dell’assemblea
In un condominio il regolamento assembleare stabilisce che l’amministratore addebiti ai condòmini che commettono violazioni una determinata somma come sanzione, da destinare al fondo cassa. In presenza di violazioni, l’amministratore può erogare direttamente le sanzioni, o se, comunque deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea, anche se questo non è previsto nel regolamento condominiale?
R.P. - VICENZA
In termini generali, l’articolo 70 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile – che è norma derogabile da un regolamento condominiale (articolo 72 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile) – prevede che «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti, ndr)». La sanzione, dunque, non deve essere irrogata direttamente dall’amministratore, ma mediante una delibera assembleare. Nel caso del lettore, tuttavia, pare che il regolamento condominiale assembleare preveda l’applicazione della sanzione da parte dell’amministratore – fermo il diritto di contestazione del singolo condòmino – deve ritenersi che l’amministratore possa irrogare direttamente al trasgressore la cosiddetta “multa condominiale”, nei limiti degli importi di cui all’articolo 70 delle Disposizioni attuative del Codice civile.