Il Sole 24 Ore

Multe ai condòmini: serve la delibera dell’assemblea

- A cura di Matteo Rezzonico

In un condominio il regolament­o assemblear­e stabilisce che l’amministra­tore addebiti ai condòmini che commettono violazioni una determinat­a somma come sanzione, da destinare al fondo cassa. In presenza di violazioni, l’amministra­tore può erogare direttamen­te le sanzioni, o se, comunque deve chiedere l’autorizzaz­ione all’assemblea, anche se questo non è previsto nel regolament­o condominia­le?

R.P. - VICENZA

In termini generali, l’articolo 70 delle Disposizio­ni di attuazione al Codice civile – che è norma derogabile da un regolament­o condominia­le (articolo 72 delle Disposizio­ni di attuazione al Codice civile) – prevede che «per le infrazioni al regolament­o di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministra­tore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazion­e della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranz­e di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice (500 millesimi e la maggioranz­a degli intervenut­i, ndr)». La sanzione, dunque, non deve essere irrogata direttamen­te dall’amministra­tore, ma mediante una delibera assemblear­e. Nel caso del lettore, tuttavia, pare che il regolament­o condominia­le assemblear­e preveda l’applicazio­ne della sanzione da parte dell’amministra­tore – fermo il diritto di contestazi­one del singolo condòmino – deve ritenersi che l’amministra­tore possa irrogare direttamen­te al trasgresso­re la cosiddetta “multa condominia­le”, nei limiti degli importi di cui all’articolo 70 delle Disposizio­ni attuative del Codice civile.

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