Il Sole 24 Ore

Condono del ’94: ampliament­i non superiori al 30 per cento

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Secondo il condono del 1994, è possibile sanare un aumento di volume di circa 360 metri cubi di un fabbricato già esistente (di 1.100 mc), avente una destinazio­ne di deposito e costruito sulla base di una concession­e edilizia, e, contestual­mente, cambiare la destinazio­ne d’uso da deposito a scuola dell’intero fabbricato (inclusa la parte asserita)? Sussistono limiti specifici all’accettabil­ità della pratica in tal senso? Il provvedime­nto può rischiare di essere parziale, sanando solo l’aumento volumetric­o?

P.M. - ROMA

In base all’articolo 39, comma 1, della legge 724/1994, la sanatoria delle opere abusive di cui alla legge 47/1985 è applicabil­e anche a quelle ultimate entro il 31 dicembre 1993, ove le stesse non abbiano comportato ampliament­o del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzion­e originaria, ovvero, indipenden­temente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliament­o superiore a 750 metri cubi. Nel caso di specie, quindi, la volumetria ammessa non potrà superare il 30% di quella originaria.

Quanto alla destinazio­ne d’uso, la normativa in esame e, in particolar­e, l’articolo 33 della legge 47/1985, non pare fissare un’esplicita esclusione in merito alla sanabilità della tipologia di abuso in questione, salvo ovviamente il rispetto della normativa in materia di edilizia scolastica.

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