Condono del ’94: ampliamenti non superiori al 30 per cento
Secondo il condono del 1994, è possibile sanare un aumento di volume di circa 360 metri cubi di un fabbricato già esistente (di 1.100 mc), avente una destinazione di deposito e costruito sulla base di una concessione edilizia, e, contestualmente, cambiare la destinazione d’uso da deposito a scuola dell’intero fabbricato (inclusa la parte asserita)? Sussistono limiti specifici all’accettabilità della pratica in tal senso? Il provvedimento può rischiare di essere parziale, sanando solo l’aumento volumetrico?
P.M. - ROMA
In base all’articolo 39, comma 1, della legge 724/1994, la sanatoria delle opere abusive di cui alla legge 47/1985 è applicabile anche a quelle ultimate entro il 31 dicembre 1993, ove le stesse non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria, ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Nel caso di specie, quindi, la volumetria ammessa non potrà superare il 30% di quella originaria.
Quanto alla destinazione d’uso, la normativa in esame e, in particolare, l’articolo 33 della legge 47/1985, non pare fissare un’esplicita esclusione in merito alla sanabilità della tipologia di abuso in questione, salvo ovviamente il rispetto della normativa in materia di edilizia scolastica.