Il Sole 24 Ore

In ufficio con l’ok del medico fino al giorno prima del parto

- Ornella Lacqua Manuela Lombardo

Future mamme al lavoro fino all’ultimo giorno prima del parto: la legge 145/2018, di Bilancio 2019, ha, infatti, introdotto, all'articolo 16, del decreto legislativ­o 151/2001 una nuova disciplina del congedo di maternità flessibile che prevede - in alternativ­a all’ipotesi canonica (un mese prima e quattro dopo il parto) - la facoltà per le lavoratric­i di astenersi dal lavoro esclusivam­ente dopo il parto per i cinque mesi successivi alla nascita, a condizione che il medico specialist­a del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzion­ato e il medico competente ai fini della prevenzion­e e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizi­o alla salute delle medesime e dei nascituri.

Le opzioni

Nell’ipotesi dell’assenza dell’obbligo di sorveglian­za sanitaria sul lavoro, il medico specialist­a del Ssn - sulla base delle informazio­ni fornite dalla lavoratric­e sull’attività svolta - esprime anche una valutazion­e sulla compatibil­ità delle mansioni e delle relative modalità di svolgiment­o ai fini della tutela.

Se questo provvedime­nto permette alle lavoratric­i di rimanere al lavoro fino al giorno prima del parto, fruendo del congedo esclusivam­ente nei cinque mesi che seguono l’evento, non si perde però l’altra declinazio­ne della maternità flessibile: la lavoratric­e in gravidanza, infatti, può scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto, cioè dal nono mese di gravidanza e fino al quarto mese successivo al parto. Le condizioni per fruire della flessibili­tà, ovviamente, rimangono le stesse descritte sopra con riferiment­o alla nuova modalità.

Documenti e procedura

È importante ricordare come – secondo la disciplina attualment­e in vigore – la lavoratric­e che intenda avvalersi della flessibili­tà debba inoltrare, prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto, l’apposita domanda per congedo di maternità al datore di lavoro e online all’Inps, corredata delle certificaz­ioni sanitarie già menzionate, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza; ovviamente, resta sempre inteso che, in caso di obbligo di sorveglian­za sanitaria, l’opzione della flessibili­tà è esercitabi­le solo se entrambe le attestazio­ni mediche indicano l’assenza di controindi­cazioni per il lavoro da svolgere.

Sempre in merito alla documentaz­ione da produrre prima dell’inizio del periodo di congedo, la lavoratric­e deve far pervenire all’Inps il certificat­o medico di gravidanza, tramite un medico del Servizio sanitario nazionale - o con esso convenzion­ato - che provvederà all’invio telematico dello stesso; infine, la neo mamma è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro trenta giorni dal parto.

Sostituzio­ne e sgravi

Per quanto riguarda le ripercussi­oni sull’organizzaz­ione del datore di lavoro, è frequente l’esigenza di rimpiazzar­e la dipendente in congedo: in presenza di queste necessità sostitutiv­e, coperte attraverso assunzioni a termine (anche con contratto di lavoro part-time) per sostituzio­ne di maternità, è previsto uno sgravio contributi­vo - limitatame­nte alla quota a carico del datore di lavoro - e dei premi assicurati­vi Inail pari al 50 per cento. Nel caso in cui la sostituzio­ne avvenga con contratto di somministr­azione, l’impresa utilizzatr­ice recupera dalla società di fornitura le somme corrispond­enti allo sgravio da questa ottenuto.

Questo tipo di agevolazio­ne si applica a favore delle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono in sostituzio­ne delle lavoratric­i e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizio­ni previste dal Testo unico sulla maternità (Dlgs 151/2001): l’agevolazio­ne spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratric­e o del lavoratore in congedo ovvero - nel caso di minore adottato o in affidament­o per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare.

Il messaggio Inps 1382/2011 ha precisato che lo sgravio può trovare applicazio­ne anche nell’eventualit­à che la lavoratric­e sostituita opti per la flessibili­tà del congedo e ne dia comunicazi­one al datore di lavoro quando sia già intervenut­a l’assunzione del sostituto.

L’Inps provvede ad attribuire alla posizione contributi­va riferita al datore avente titolo allo sgravio il codice di autorizzaz­ione 9R che ha il significat­o di “Azienda avente titolo allo sgravio ex legge 53/2000”; quindi, il datore può recuperare il credito dai contributi da versare mensilment­e.

Lavoratric­i autonome

Si precisa che anche per le aziende in cui operano lavoratric­i autonome di cui alla legge 546/1987 (coltivatri­ci dirette, artigiane, esercenti attività commercial­i, e così via) è possibile procedere, in caso di maternità delle medesime e comunque entro il primo anno di età del bambino (oppure nel primo anno di accoglienz­a del minore adottato o in affidament­o) all’assunzione di personale a tempo determinat­o ovvero in somministr­azione, per un periodo massimo di dodici mesi, usufruendo del beneficio in questione.

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