Il Sole 24 Ore

Le condizioni per fruire della flessibili­tà

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La facoltà, per le lavoratric­i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizio­ne obbligator­ia dal lavoro può essere esercitata nel rispetto dei seguenti presuppost­i:

 assenza di condizioni patologich­e che configurin­o situazioni di rischio per la salute della lavoratric­e e/o del nascituro al momento della richiesta;

 assenza di un provvedime­nto di interdizio­ne anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione territoria­le del lavoro - servizio ispezione del lavoro, in base all’ articolo 5 della legge 1204/1971;

 venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato a un provvedime­nto di interdizio­ne anticipata nelle prime fasi di gravidanza;

 assenza di pregiudizi­o alla salute della lavoratric­e e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazi­one dell'orario di lavoro previsto. Nel caso venga rilevata una situazione pregiudizi­evole, alla lavoratric­e non potrà comunque essere consentito, ai fini dell’esercizio dell’opzione, lo spostament­o ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro;

 assenza di controindi­cazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungim­ento del posto di lavoro.

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