Le condizioni per fruire della flessibilità
La facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro può essere esercitata nel rispetto dei seguenti presupposti:
assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione territoriale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, in base all’ articolo 5 della legge 1204/1971;
venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato a un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell'orario di lavoro previsto. Nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell’esercizio dell’opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro;
assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.