Lo sgravio contributivo per la sostituzione
L’azienda che vuole ottenere il beneficio contributivo del 50% per sostituzione del personale in maternità deve attestare, con autocertificazione da presentare all’Inps tramite il Cassetto previdenziale, di possedere il requisito occupazionale e che l’assunzione dei lavoratori a termine è fatta in sostituzione di dipendenti in astensione in virtù delle norme del testo unico sulla maternità/paternità. L’assunzione può essere fatta con un anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo del lavoratore da sostituire; la contrattazione collettiva può anche prevedere un anticipo superiore. Lo sgravio si applica anche se la lavoratrice sostituita opta per la flessibilità del congedo e lo comunica al datore di lavoro quando è già stato assunto il sostituto. Si possono anche assumere uno o più lavoratori part-time: il beneficio è riconosciuto purché la sommatoria dell’orario di lavoro svolto dai sostituti sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito. Per calcolare il requisito occupazionale (meno di 20 dipendenti) che deve avere l’azienda all’assunzione del lavoratore, vanno considerati i lavoratori che ricoprono qualunque qualifica; i dipendenti assenti, anche senza diritto alla retribuzione, tranne nel caso in cui, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori (vengono computati questi ultimi); i part-time, in proporzione all’orario svolto; sono esclusi gli apprendisti.