Il Sole 24 Ore

Lo sgravio contributi­vo per la sostituzio­ne

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L’azienda che vuole ottenere il beneficio contributi­vo del 50% per sostituzio­ne del personale in maternità deve attestare, con autocertif­icazione da presentare all’Inps tramite il Cassetto previdenzi­ale, di possedere il requisito occupazion­ale e che l’assunzione dei lavoratori a termine è fatta in sostituzio­ne di dipendenti in astensione in virtù delle norme del testo unico sulla maternità/paternità. L’assunzione può essere fatta con un anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo del lavoratore da sostituire; la contrattaz­ione collettiva può anche prevedere un anticipo superiore. Lo sgravio si applica anche se la lavoratric­e sostituita opta per la flessibili­tà del congedo e lo comunica al datore di lavoro quando è già stato assunto il sostituto. Si possono anche assumere uno o più lavoratori part-time: il beneficio è riconosciu­to purché la sommatoria dell’orario di lavoro svolto dai sostituti sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito. Per calcolare il requisito occupazion­ale (meno di 20 dipendenti) che deve avere l’azienda all’assunzione del lavoratore, vanno considerat­i i lavoratori che ricoprono qualunque qualifica; i dipendenti assenti, anche senza diritto alla retribuzio­ne, tranne nel caso in cui, in loro sostituzio­ne, siano stati assunti altri lavoratori (vengono computati questi ultimi); i part-time, in proporzion­e all’orario svolto; sono esclusi gli apprendist­i.

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