Il trattamento economico e la contribuzione
Al padre lavoratore è riconosciuta, sia per il congedo obbligatorio che per quello facoltativo, un’indennità pari al 100% della retribuzione in relazione al periodo di astensione. La prestazione è a carico dell’Inps ma è il datore di lavoro che deve procedere al calcolo dell’indennità e anticipare la cifra in busta paga; l’importo viene poi recuperato a conguaglio dei contributi nella denuncia mensile Inps, quindi esposto all’interno del flusso Uniemens nella sezione a credito. Per i periodi di congedo in costanza di rapporto di lavoro non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. Invece, i periodi corrispondenti al congedo verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, sono da considerare utili ai fini pensionistici solo a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. In questo caso la contribuzione figurativa viene accreditata direttamente dall’Istituto.
I periodi di congedo vengono computati nell’anzianità di servizio e sono utili anche alla maturazione dei ratei di ferie, permessi e delle mensilità aggiuntive: le ferie e le assenze spettanti al lavoratore ad altro titolo, non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo.