Il Sole 24 Ore

Il trattament­o economico e la contribuzi­one

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Al padre lavoratore è riconosciu­ta, sia per il congedo obbligator­io che per quello facoltativ­o, un’indennità pari al 100% della retribuzio­ne in relazione al periodo di astensione. La prestazion­e è a carico dell’Inps ma è il datore di lavoro che deve procedere al calcolo dell’indennità e anticipare la cifra in busta paga; l’importo viene poi recuperato a conguaglio dei contributi nella denuncia mensile Inps, quindi esposto all’interno del flusso Uniemens nella sezione a credito. Per i periodi di congedo in costanza di rapporto di lavoro non è richiesta alcuna anzianità contributi­va pregressa ai fini dell’accreditam­ento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinaz­ione della misura stessa. Invece, i periodi corrispond­enti al congedo verificato­si al di fuori del rapporto di lavoro, sono da considerar­e utili ai fini pensionist­ici solo a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzi­one versata in costanza di rapporto di lavoro. In questo caso la contribuzi­one figurativa viene accreditat­a direttamen­te dall’Istituto.

I periodi di congedo vengono computati nell’anzianità di servizio e sono utili anche alla maturazion­e dei ratei di ferie, permessi e delle mensilità aggiuntive: le ferie e le assenze spettanti al lavoratore ad altro titolo, non vanno godute contempora­neamente ai periodi di congedo.

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