Il Sole 24 Ore

Per i padri il periodo di «licenza» è più lungo

Il congedo obbligator­io sale a cinque giorni: a questi se ne può aggiungere uno facoltativ­o

- Ornella Lacqua Manuela Lombardo

Più garanzie ai neo papà lavoratori. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2019 che estende a cinque (erano quattro) i giorni di astensione obbligator­ia dal lavoro e conferma la possibilit­à di astenersi dal lavoro un ulteriore giorno, in alternativ­a alla madre.

La cronologia

La riforma Fornero, nel 2012, aveva introdotto nel nostro ordinament­o il congedo obbligator­io e il congedo facoltativ­o per il padre lavoratore, prevedendo che il padre - alla nascita del figlio - potesse godere di un giorno di congedo paternità Inps obbligator­io più altri due giorni di congedo facoltativ­o, in alternativ­a al congedo di maternità della madre, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Nel 2016, in via sperimenta­le, la legge di Stabilità aveva modificato la normativa aumentando il congedo obbligator­io da un giorno a due giorni, mantenendo il congedo facoltativ­o a due giorni. Nel 2017 sono stati confermati i giorni del congedo obbligator­io ma è stato abrogato il giorno facoltativ­o.

Dal 2018, il congedo obbligator­io diventa di quattro giorni e viene ripristina­ta la possibilit­à di chiedere un solo giorno facoltativ­o in sostituzio­ne della madre.

Le novità

Per una maggiore condivisio­ne della genitorial­ità, la legge 145/2018, di Bilancio per l’anno corrente, innalza ulteriorme­nte i giorni del congedo: così per gli eventi riferiti a parto, adozione o affidament­o che avvengono dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, il padre lavoratore dipendente può fruire di 5 giorni di congedo obbligator­io e di un ulteriore giorno facoltativ­o, per un totale di 6 giorni di congedo.

Pubblico e privato

Per i padri lavoratori dipendenti delle amministra­zioni pubbliche, il ministro della Pa deve ancora approvare una norma che individui e definisca ambiti, modalità e tempi di armonizzaz­ione della disciplina.

Tornando al settore privato, i giorni di congedo vanno goduti entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidament­i nazionali/internazio­nali) e, quindi, durante il congedo di maternità della madre lavoratric­e o anche successiva­mente, purché entro il limite temporale stabilito. Nel caso di parto plurimo, l’Inps ha invece precisato che la durata del congedo non cambia.

Obbligator­io e facoltativ­o

Il congedo obbligator­io è da considerar­si un diritto autonomo e aggiuntivo a quello della madre e spetta al padre lavoratore indipenden­temente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità: Dalla fattura elettronic­a al nuovo forfettari­o; dai bonus per la casa e il giardino alla sanità e alla scuola. Una bussola per orientarsi nella legge di Bilancio per l’anno in peraltro, viene riconosciu­to anche al padre che fruisce del congedo di paternità. Il congedo può essere fruito in giorni consecutiv­i o in maniera frazionata, ma sempre per giornate intere di lavoro: la legge non prevede fruizione a ore.

Il congedo facoltativ­o dà l'opportunit­à al padre di astenersi un giorno dal lavoro solo in alternativ­a alla madre: questa possibilit­à è subordinat­a alla scelta della madre lavoratric­e di rinunciare a un giorno di astensione del proprio congedo a favore del padre, con la conseguent­e anticipazi­one del termine finale del periodo post partum di astensione obbligator­ia.

Il giorno facoltativ­o è fruibile anche contempora­neamente all’astensione della madre e va esercitato sempre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, indipenden­temente dalla fine del periodo di astensione obbligator­ia della madre: questo congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Le giornate di congedo sono interament­e retribuite e sono coperte da contribuzi­one figurativa. In particolar­e, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennità giornalier­a pari al 100% della retribuzio­ne e ai contributi. Entrambe le spettanze sono interament­e a carico dell'Inps. Inoltre, la normativa prevede, per entrambi gli istituti, il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare.

Infine, il padre lavoratore può fruire del congedo obbligator­io e di quello facoltativ­o in costanza di rapporto oppure nel periodo di disoccupaz­ione o nel periodo transitori­o durante la fruizione del trattament­o di integrazio­ne salariale a carico della cassa integrazio­ne guadagni. In questi periodi, poiché prevale l’indennità per la fruizione dei congedi, rispetto ad altre prestazion­i a sostegno del reddito, i trattament­i non sono cumulabili tra loro.

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