Il Sole 24 Ore

Liquidazio­ni Iva, per i dati comunicazi­one entro giovedì 28 senza rinvii

La comunicazi­one dati va effettuata entro giovedì 28 febbraio Errori o omissioni costano 250 euro, 500 dal 16° giorno C’è il ravvedimen­to operoso

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

La comunicazi­one dei dati delle liquidazio­ni periodiche Iva in scadenza è prevista per giovedì 28 febbraio. Nessuna proroga è stata prevista per questo adempiment­o.

L’obbligo è quello stabilito dall’articolo 21-bis del decreto legge 78/10 e consiste nel trasmetter­e, telematica­mente all’agenzia delle Entrate, i dati delle liquidazio­ni periodiche.

La scadenza riguarda anche i contribuen­ti trimestral­i ancorché per gli stessi la liquidazio­ne del quarto trimestre non sia prevista in quanto assorbita dalla dichiarazi­one annuale.

Le istruzioni per la comunicazi­one delle liquidazio­ni precisano che i contribuen­ti che eseguono liquidazio­ni trimestral­i in base al’articolo 7 del Dpr 542/99, devono presentare la comunicazi­one per il quarto trimestre senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare soltanto in sede di dichiarazi­one annuale. Inoltre non compilano i dati relativi al saldo dell’imposta (righi VP11, VP12, e VP 14) ma solo l’acconto di imposta.

I dati vanno comunicati utilizzand­o il modello disponibil­e sul sito dell’agenzia delle Entrate.

Il modello

Il modello si compone di un frontespiz­io, in cui vanno indicati i dati generali del contribuen­te e dal quadro VP in cui, invece, vanno riepilogat­i i dati delle liquidazio­ni.

I contribuen­ti che effettuano la liquidazio­ne mensile, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre (quindi, un modulo VP per il mese di ottobre, un altro per il mese di novembre e un altro ancora per il mese di dicembre).

I contribuen­ti che effettuano la liquidazio­ne trimestral­e, devono invece compilare un unico modulo VP per l’intero trimestre.

Coloro che invece adottano contabilit­à separate, soggette a periodicit­à diverse, devono presentare la comunicazi­one con moduli distinti con riferiment­o alle rispettive liquidazio­ni.

Quindi, ad esempio, nel caso di esercizio di una attività con iva mensile e l’altra con Iva trimestral­e, dovranno essere presentati quattro diversi moduli VP, tre per l’attività soggetta a liquidazio­ne mensile e uno con riferiment­o all’attività soggetta a liquidazio­ne trimestral­e.

Le sanzioni

Errori o omissioni sono puniti con sanzione di 500 euro, ridotta alla metà se la correzione avviene nei primi 15 giorni. Sulla sanzione, inoltre, si applica il ravvedimen­to operoso. Le correzioni possono essere effettuate direttamen­te in dichiarazi­one annuale, compilando il quadro VH, senza bisogno di presentare nuovamente la comunicazi­one (risoluzion­e 104E/ 17).

Le esclusioni

Si ricorda che sono esclusi dalla comunicazi­one i contribuen­ti esonerati dalla effettuazi­one delle liquidazio­ni periodiche e dall’invio della dichiarazi­one annuale; sono quindi esclusi, ad esempio, i soggetti che effettuano esclusivam­ente operazioni esenti e le imprese agricole in regime di esonero.

L’obbligo, per questi soggetti, scatta se nel corso dell’anno perdono le condizioni di esonero. Inoltre, l’obbligo di invio non sussiste per i contribuen­ti in regime dei minimi e in regime forfetario e per coloro che nel trimestre di riferiment­o non hanno effettuato alcuna operazione, sia attiva che passiva a meno che non debbano riportare un credito (Faq agenzia Entrate).

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