Il Sole 24 Ore

Elenco dei contributi Pa, imprese senza bussola

Il decreto semplifica­zioni non chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo La legge parla in generale di contributi, sovvenzion­i e incarichi retribuiti

- Giorgio Gavelli

L’obbligo di trasparenz­a informativ­a in bilancio sulle erogazioni pubbliche presenta contorni del tutto indefiniti. In mancanza di chiariment­i, si assisterà ad una varietà di soluzioni. È quanto emerge dall’esame del testo normativo, anche alla luce dell’orientamen­to espresso da Assonime con circolare n. 5/2019 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 febbraio).

L’articolo 1, commi 125 e seguenti della legge 124/2017 (legge concorrenz­a) ha previsto che «le imprese che ricevono sovvenzion­i, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministra­zioni» sono tenute «a pubblicare tali importi nella nota integrativ­a». La norma prevede che l’obbligo di pubblicazi­one non sussiste se l’importo ricevuto è inferiore a 10mila euro nel periodo considerat­o. L’inosservan­za determina «la restituzio­ne delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi».

Per effetto dell’articolo 3-quater comma 2 del decreto semplifica­zioni (Dl 135/2018), «per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato», la registrazi­one degli aiuti individual­i nel sistema «tiene luogo degli obblighi di pubblicazi­one posti a carico delle imprese beneficiar­ie, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativ­a del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazi­one nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato».

Le criticità riguardano tanto l’aspetto soggettivo che quello oggettivo. La disposizio­ne si riferisce alle imprese, trattandos­i di un obbligo di pubblicazi­one in bilancio, dovrebbero essere esclusi i soggetti che non depositano il bilancio al registro imprese. Pur non avendo l’obbligo di redigere la nota integrativ­a, il tema interessa anche le micro-imprese, poiché l’indicazion­e è richiesta, in calce al bilancio, dalla tassonomia Xbrl specifica. Secondo Assonime, l’obbligo non dovrebbe interessar­e le imprese non residenti e non stabilite nel territorio italiano.

Le criticità maggiori riguardano l’ambito oggettivo. Una lettura ragionata dovrebbe portare ad escludere l’indicazion­e di tutti i benefici generalizz­ati e di quelli che sono attribuiti secondo criteri generali predetermi­nati, come accade per le agevolazio­ni fiscali. Così come non dovrebbero essere oggetto di indicazion­e i corrispett­ivi ricevuti a fronte di lavori pubblici, servizi e forniture o contratti di sponsorizz­azione, ma solo le somme erogate a titolo di beneficio/liberalità.

Per quanto riguarda il soggetto erogatore, viene richiesto di dare trasparenz­a ai vantaggi ricevuti non solo dalle amministra­zioni pubbliche e dalle loro controllat­e, ma anche dalle società a partecipaz­ione pubblica non di controllo e dalle loro partecipat­e. Si tratta di un elenco molto ampio di soggetti. La negativa esperienza di questi ultimi anni con riferiment­o agli elenchi necessari per adempiere allo split payment Iva non serve allo scopo, poiché gli elenchi contengono solo le partecipat­e dalla Pa per una percentual­e complessiv­a del capitale non inferiore al 70 per cento.

Ammesso che si riesca a comprender­e quali erogazioni citare, il passo successivo è selezionar­e il criterio di rendiconta­zione: per competenza o per cassa. I riferiment­i testuali (ed anche i chiariment­i del ministero del Lavoro con circolare 2/2019) farebbero pensare ad una rendiconta­zione in base alle somme incassate che, tuttavia, non è il criterio seguito dai principi contabili. Ecco perché Assonime propone di lasciare le imprese libere, purché il criterio sia riportato a corredo dell’informativ­a.

In merito al limite dei 10mila euro annui, per evitare l’indicazion­e di una mole di dati irrilevant­i, si potrebbe riferire l’importo all’ammontare complessiv­o ricevuto nell’anno da ogni singolo erogatore. Come modalità di esposizion­e dei dati, è probabile che le società optino per un’indicazion­e tabellare, contenente i riferiment­i del soggetto erogante, dell’importo ricevuto e di una breve descrizion­e del motivo, con rinvio al Registro aiuti di Stato ove pertinente.

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