Elenco dei contributi Pa, imprese senza bussola
Il decreto semplificazioni non chiarisce l’ambito soggettivo e oggettivo La legge parla in generale di contributi, sovvenzioni e incarichi retribuiti
L’obbligo di trasparenza informativa in bilancio sulle erogazioni pubbliche presenta contorni del tutto indefiniti. In mancanza di chiarimenti, si assisterà ad una varietà di soluzioni. È quanto emerge dall’esame del testo normativo, anche alla luce dell’orientamento espresso da Assonime con circolare n. 5/2019 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 febbraio).
L’articolo 1, commi 125 e seguenti della legge 124/2017 (legge concorrenza) ha previsto che «le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni» sono tenute «a pubblicare tali importi nella nota integrativa». La norma prevede che l’obbligo di pubblicazione non sussiste se l’importo ricevuto è inferiore a 10mila euro nel periodo considerato. L’inosservanza determina «la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi».
Per effetto dell’articolo 3-quater comma 2 del decreto semplificazioni (Dl 135/2018), «per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato», la registrazione degli aiuti individuali nel sistema «tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato».
Le criticità riguardano tanto l’aspetto soggettivo che quello oggettivo. La disposizione si riferisce alle imprese, trattandosi di un obbligo di pubblicazione in bilancio, dovrebbero essere esclusi i soggetti che non depositano il bilancio al registro imprese. Pur non avendo l’obbligo di redigere la nota integrativa, il tema interessa anche le micro-imprese, poiché l’indicazione è richiesta, in calce al bilancio, dalla tassonomia Xbrl specifica. Secondo Assonime, l’obbligo non dovrebbe interessare le imprese non residenti e non stabilite nel territorio italiano.
Le criticità maggiori riguardano l’ambito oggettivo. Una lettura ragionata dovrebbe portare ad escludere l’indicazione di tutti i benefici generalizzati e di quelli che sono attribuiti secondo criteri generali predeterminati, come accade per le agevolazioni fiscali. Così come non dovrebbero essere oggetto di indicazione i corrispettivi ricevuti a fronte di lavori pubblici, servizi e forniture o contratti di sponsorizzazione, ma solo le somme erogate a titolo di beneficio/liberalità.
Per quanto riguarda il soggetto erogatore, viene richiesto di dare trasparenza ai vantaggi ricevuti non solo dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ma anche dalle società a partecipazione pubblica non di controllo e dalle loro partecipate. Si tratta di un elenco molto ampio di soggetti. La negativa esperienza di questi ultimi anni con riferimento agli elenchi necessari per adempiere allo split payment Iva non serve allo scopo, poiché gli elenchi contengono solo le partecipate dalla Pa per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento.
Ammesso che si riesca a comprendere quali erogazioni citare, il passo successivo è selezionare il criterio di rendicontazione: per competenza o per cassa. I riferimenti testuali (ed anche i chiarimenti del ministero del Lavoro con circolare 2/2019) farebbero pensare ad una rendicontazione in base alle somme incassate che, tuttavia, non è il criterio seguito dai principi contabili. Ecco perché Assonime propone di lasciare le imprese libere, purché il criterio sia riportato a corredo dell’informativa.
In merito al limite dei 10mila euro annui, per evitare l’indicazione di una mole di dati irrilevanti, si potrebbe riferire l’importo all’ammontare complessivo ricevuto nell’anno da ogni singolo erogatore. Come modalità di esposizione dei dati, è probabile che le società optino per un’indicazione tabellare, contenente i riferimenti del soggetto erogante, dell’importo ricevuto e di una breve descrizione del motivo, con rinvio al Registro aiuti di Stato ove pertinente.