Il Sole 24 Ore

Titoli, da precisare i motivi della deroga alla svalutazio­ne

Pubblicato anche il documento sulla rivalutazi­one dei beni

- Franco Roscini Vitali

Svalutazio­ne dei titoli e rivalutazi­one dei beni d’impresa: su questi due temi l’Oic ha pubblicato ieri due documenti interpreta­tivi (rispettiva­mente 4 e 5). I documenti confermano l’Interpreta­tivo 3 del 2009 a commento del decreto 185/2008, ma evidenzian­o le modifiche introdotte nel Codice civile dal Dlgs 139/2015 e i conseguent­i aggiorname­nti dei principi contabili (costo ammortizza­to e derivati).

In particolar­e, quanto al documento 4, la norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazion­e previsto dall’articolo 2426, numero 9, del Codice civile con riferiment­o ai titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2017 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2018. Per i primi si può mantenere (bilancio 2018) il valore d’iscrizione del bilancio 2017, mentre per i secondi il costo di acquisizio­ne, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

La norma elimina (sterilizza) le perdite, di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipat­ivi, quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazi­one desumibile dall’andamento del mercato: i derivati ne sono esclusi perché valutati con criteri differenti e soggetti a una classifica­zione diversa, nell’attivo o nel passivo, a seconda del fair value. Pertanto la deroga non disattiva l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante prevista dall’Oic 32 e neppure la valutazion­e al fair value di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell’Oic 32 che consente di evitare la separazion­e del derivato incorporat­o in un contratto ospite, valutando l’intero strumento ibrido al fair value se questo è quotato. Inoltre, la deroga non disattiva la valutazion­e al costo ammortizza­to dei titoli dell’attivo circolante nei casi previsti dall’Oic 20 e le disposizio­ni contenute nell’Oic 26, relative alla conversion­e dei titoli in valuta estera, che restano valide.

È confermata l’inapplicab­ilità della deroga ai titoli venduti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazio­ne del bilancio perché in tal caso la perdita è realizzata. L’esempio, contenuto nell’Interpreta­tivo 3 del 2009, adattato con i riferiment­i temporali attuali, era il seguente: titolo iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2017 a 100, il cui valore di mercato al 31 dicembre 2018 è 80, ceduto a 70 nel mese di febbraio 2019: la perdita di 20 (100-80) deve essere rilevata nel bilancio 2018 in quanto definitiva. L’ulteriore perdita di 10 (80-70) è di competenza dell’esercizio 2019, in quanto non è un fatto già verificato­si nel 2018 di cui si ha conoscenza nell’esercizio 2019.

La deroga può riguardare solo alcune categorie di titoli presenti nel portafogli­o non immobilizz­ato, anche se emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, in quanto non è scelta di politica contabile che si applica a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante: tuttavia, nella nota integrativ­a devono essere specificat­i i criteri seguiti per l’individuaz­ione dei titoli oggetto della deroga.

In via generale la nota integrativ­a deve evidenziar­e anche i minori valori non rilevati in bilancio, motivando perché la perdita di valore è ritenuta temporanea: restano ferme le altre informazio­ni richieste dai principi Oic 20 (Titoli) e Oic 21 (Partecipaz­ioni).

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