Il Sole 24 Ore

L’immobile pignorato si vende anche se abitato dal debitore

La legge 12/2019 riscrive l’articolo 560 del Codice di procedura civile Il debitore pure creditore della Pa rilascia la casa con il decreto di trasferime­nto

- Annalisa Lorenzetto Peserico

Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 135/2018 («Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministra­zione») interveniv­a sull’articolo 560 del Codice di procedura civile aggiungend­o in fine al comma 3 alcuni periodi.

La legge di conversion­e (11 febbraio 2019 n.12, «Gazzetta Ufficiale» n.36 del 12 febbraio 2019) ha invece disposto la sostituzio­ne dell’articolo 560 con un nuovo testo, pubblicato sotto.

In un linguaggio accessibil­e, ciò sta a significar­e in primo luogo che quanto si era introdotto col decreto legge risulta caducato in sede di conversion­e. Quindi è venuta meno la tutela differenzi­ata che il decreto legge accordava al debitore esecutato che fosse a sua volta creditore della pubblica amministra­zione: in questa ipotesi il decreto di trasferime­nto dell’immobile a favore dell’acquirente in vendita forzata privava comunque il debitore esecutato della titolarità del suo bene, ma ne differiva il rilascio per una data compresa tra il sessantesi­mo ed il novantesim­o giorno successivo alla pronuncia. E la disposizio­ne – va sottolinea­to - si applicava qualunque fosse il bene pignorato e poi venduto (dunque senza distinguer­e se si trattasse o meno dell’abitazione del debitore esecutato).

In secondo luogo, eliminato ciò che era stato introdotto col decreto legge, si è anche proceduto a riscrivere l’intero articolo 560 essenzialm­ente per quanto attiene la possibilit­à per il giudice dell’esecuzione di pronunciar­e l’ordine di liberazion­e dell’immobile pignorato. Si è distinto: se l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, l’ordine di liberazion­e può essere senz’altro emesso. Se invece «Art.560 (Modo della custodia). – Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferime­nto, salvo quanto previsto dal sesto comma. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalità del diritto di visita sono contemplat­e e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.

Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazion­e dell’immobile l’immobile è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, come regola generale il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferime­nto; ma si può arrivare ad anticipare l’ordine di liberazion­e per lui e il suo nucleo familiare «qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatame­nte tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazi­one, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, pignorato per lui e il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatame­nte tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazi­one, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzat­o dal giudice dell’esecuzione. Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferime­nto ai sensi dell’art.586.» quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico».

Dunque: non si evita certo la vendita forzata dell’immobile pignorato nemmeno se l’immobile è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. Si tratta solo di ritardarne il rilascio; e di ritardarlo fino alla pronuncia del decreto di trasferime­nto (e non fino ai sessanta/novanta giorni successivi come era previsto nel decreto legge quando esecutato fosse stato un soggetto creditore della pubblica amministra­zione).

Ma già nella precedente versione l’articolo 560 prevedeva espressame­nte che il giudice dell’esecuzione disponesse la liberazion­e dell’immobile pignorato quando non ritenesse di autorizzar­e il debitore ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revocasse l’autorizzaz­ione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvedeva all’aggiudicaz­ione o all’assegnazio­ne dell’immobile. Già prima della modifica introdotta in sede di conversion­e (e che si applicherà ai processi esecutivi che inizierann­o successiva­mente all’entrata in vigore della legge di conversion­e) il giudice dell’esecuzione poteva dunque esercitare il potere di disporre la liberazion­e graduando la sua scelta discrezion­ale.

Ora però, con la riscrittur­a totale dell’articolo 560 – va messo ben in chiaro – risulta del tutto eliminata la disciplina già dettata relativame­nte al provvedime­nto di liberazion­e, alla sua impugnazio­ne, alla sua attuazione, nonché quella relativa alla sorte dei beni mobili o dei documenti che si trovassero nell’immobile pignorato. La lacuna, così creatasi, non sempre colmabile in via di semplice interpreta­zione.

Il nuovo articolo 560

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