Il Sole 24 Ore

Il Comune risarcisce chi acquista un edificio abusivo

L’acquirente si può rivalere sull’ente locale che ha agito in maniera negligente

- Guglielmo Saporito

Il Comune può essere citato in giudizio per il risarcimen­to danni quando l’acquirente si accorga di aver acquistato un edificio privo del permesso di costruire e della licenza di abitabilit­à. Lo affermano le sezioni civili della Cassazione, con sentenza 4889/2019. Si apre così una nuova strada per gli acquirenti, che già possono agire nei confronti del venditore per difformità edilizie (articolo 1490 del Codice civile) e difetti statici (articolo 1669 del Codice civile) e che ora possono rivalersi verso l’ente locale per abusi edilizi non repressi. Il caso più frequente è quello di immobili acquistati dopo aver genericame­nte verificato l’esistenza del permesso di costruire e della licenza di abitabilit­à. Dopo l’acquisto, si può avere l’amara sorpresa di irregolari­tà edilizie (con ordini di demolizion­e, sanzioni pecuniarie), per parziale o totale a abusività dell’immobile: il bene si può rivelare, in questi casi, inidoneo all’uso e non commerciab­ile.

Altro caso frequente è quello del Comune che esiga la regolarizz­azione di unità immobiliar­i a distanza di molti decenni dalla costruzion­e, applicando un orientamen­to del Consiglio di Stato (adunanza plenaria, 9/2017) che consente di sanzionare abusi di diversi decenni prima. Il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza 4889/2019 consente all’acquirente di reagire alla sanzione per abusi remoti, chiedendo al Comune il risarcimen­to del danno causato dall’incolpevol­e affidament­o su una situazione che il Comune stesso ha tollerato per inerzia e negligenza.

Il caso specifico esaminato dalla Cassazione riguarda un edificio realizzato a Latina, con difformità che erano state oggetto di ordinanza di demolizion­e. Anche se il ricorso al Tar era stato respinto (sentenza 46/2018), l’acquirente ha chiesto al Comune, dinanzi il Tribunale civile, i danni per comportame­nto inerte e negligente nei confronti di precedenti abusi edilizi: se il Comune fosse stato vigile nel reprimere l’abuso, la vendita non sarebbe avvenuta. Anche in diversi altri casi l’ente locale è stato ritenuto responsabi­le per aver causato danni per mera negligenza: così quando ha generato concrete aspettativ­e sul rilascio di un titolo edilizio, dapprima approvando il permesso di costruire, ma negandone il rilascio quando i lavori erano ormai imminenti (Tar Lecce 261/2019); ancora, quando il Comune ha annullato un titolo edilizio sulla base una lettura errata di propri atti di pianificaz­ione (Cassazione 1162/2015), o quando ha rilasciato erroneamen­te un certificat­o di destinazio­ne urbanistic­a (Cassazione 6595/2011).

Questo dovere di vigilanza del Comune integra un sistema di recente innovato con il codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019), che impone la forma della scrittura privata autenticat­a, con fideiussio­ne del costruttor­e, per vizi struttural­i degli immobili da costruire: i difetti oggetto di tale garanzia sono quelli che possono causare una rovina totale o parziale (crepe, pavimenti irregolari, umidità), cui ora si aggiunge anche la possibilit­à di chiedere al Comune il risarcimen­to danni per negligente controllo degli abusi edilizi.

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